Il divorzio in Thailandia è disciplinato dal Libro V del Codice civile e commerciale, integrato dalla Legge sulla registrazione delle famiglie e dalla Legge sulla procedura del Tribunale della famiglia e dei minori B.E. 2553 (2010). La legislazione thailandese riconosce solo due modalità di scioglimento del matrimonio. Il primo è il divorzio amministrativo consensuale, registrato presso qualsiasi ufficio distrettuale (amphoe) ai sensi dell’articolo 1514, paragrafo 1, del Codice civile e commerciale. Il secondo è il divorzio giudiziario, concesso dal Tribunale per i minori e la famiglia sulla base di uno dei dodici motivi previsti dalla legge di cui all’articolo 1516. Il quadro normativo è stato sostanzialmente riformato dalla Legge n. 24 di modifica del Codice civile e commerciale, B.E. 2567 (2024), meglio nota come Legge sull’uguaglianza matrimoniale, entrata in vigore il 22 gennaio 2025 e che ha sostituito ogni riferimento specifico al genere nel Libro V con termini neutri quali «coniugi» e «persone», conferendo alle coppie dello stesso sesso diritti e obblighi identici a quelli delle coppie eterosessuali in materia di divorzio. La presente guida illustra, in modo dettagliato e operativo, come funziona ciascuna procedura, quali sono i requisiti per ciascun motivo di divorzio, come vengono ripartiti i beni coniugali tra sin somros e sin suan tua, come vengono decisi l’affidamento e la potestà genitoriale, quali alimenti e risarcimenti possono essere richiesti, e come vengono trattati dai tribunali thailandesi i matrimoni e le sentenze straniere.
Quadro giuridico che disciplina il divorzio in Thailandia
Il diritto di famiglia thailandese è di natura codificata e non giurisprudenziale. Le norme sostanziali sono contenute nel Codice civile e commerciale; le norme procedurali sono contenute nella Legge sulla procedura dei tribunali per la famiglia e i minori e nel Codice di procedura civile; le norme in materia di registrazione sono contenute nella Legge sulla registrazione familiare. Gli aspetti internazionali sono disciplinati dall’adesione della Thailandia alla Convenzione dell’Aia sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, recepita a livello nazionale dalla Legge sulla Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori B.E. 2555 (2012).
Principali leggi e regolamenti
| Strumento | Data di entrata in vigore | Argomento |
|---|---|---|
| Codice civile e commerciale, Libro V (Diritto di famiglia) | 1° ottobre 1935 (con successive modifiche) | Norme sostanziali in materia di matrimonio, divorzio, regime patrimoniale, potestà genitoriale, affidamento, alimenti e adozione (articoli da 1435 a 1598/41). |
| Legge sulla registrazione delle famiglie del 2478 dell’era buddista (1935) | 1° ottobre 1935 (come modificato) | Registrazione di matrimoni, divorzi, riconoscimenti di figli, adozioni e altri eventi familiari presso gli uffici distrettuali. |
| Legge di modifica del Codice civile e commerciale (n. 16) dell'anno 2550 (2007) | 27 settembre 2008 | Sono stati aggiornati i motivi di divorzio di cui all'articolo 1516, sono state ampliate le norme in materia di divisione dei beni e sono state riformate le disposizioni relative al risarcimento dei danni e agli alimenti dopo il divorzio. |
| Legge sulla procedura del Tribunale della famiglia e dei minori, anno 2553 del calendario buddista (2010) | 22 maggio 2011 | Codice procedurale per i tribunali minorili e di famiglia, che comprende la mediazione obbligatoria, le relazioni dei servizi sociali e i principi relativi all’interesse superiore del minore. |
| Legge n. 2555 (2012) relativa alla Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori | 20 novembre 2013 | Attua gli obblighi della Thailandia ai sensi della Convenzione dell'Aia del 1980; designa il Ministero dello Sviluppo Sociale e della Sicurezza Umana come Autorità Centrale. |
| Legge di modifica del Codice civile e commerciale (n. 24) dell’anno buddista 2567 (2024) — Legge sull’uguaglianza matrimoniale | 22 gennaio 2025 | Sostituisce i termini «marito e moglie» e «uomo e donna» con «coniugi» e «persone» in tutto il Libro V; estende alle coppie dello stesso sesso, a condizioni identiche, ogni diritto, dovere e motivo di divorzio. |
Il Codice civile e commerciale costituisce di per sé lo strumento normativo di riferimento. Gli articoli 1514 e 1515 stabiliscono le due modalità di divorzio e le formalità di registrazione; l’articolo 1516 elenca i motivi del divorzio giudiziale; gli articoli da 1517 a 1525 trattano le conseguenze del divorzio, inclusi il risarcimento dei danni, gli alimenti e i termini di prescrizione; gli articoli da 1532 a 1535 disciplinano la liquidazione dei beni coniugali; gli articoli da 1564 a 1566 disciplinano la potestà genitoriale. Il testo completo in lingua thailandese è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Governo Reale Thailandese ed è disponibile, in traduzione inglese, sulla nostra pagina dedicata al Libro V del Codice Civile e Commerciale.
La legge sull'uguaglianza matrimoniale e il suo impatto sul diritto del divorzio
La legge n. 24 del 2567 (B.E.) di modifica del Codice civile e commerciale è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale del Governo Reale Thailandese il 24 settembre 2024 ed è entrata in vigore 120 giorni dopo, il 22 gennaio 2025. La Thailandia è diventata la prima giurisdizione del Sud-Est asiatico a riconoscere la piena uguaglianza matrimoniale. Per i professionisti che si occupano di divorzi, le conseguenze sostanziali sono chiare ma rilevanti.
Ogni riferimento a «marito», «moglie», «uomo» e «donna» nelle disposizioni relative al matrimonio e al divorzio del Libro V è stato sostituito con «coniuge» o «persona». L’età minima per contrarre matrimonio è stata unificata a 18 anni per entrambi i coniugi, eliminando le precedenti disposizioni predefinite basate sul genere. I motivi di divorzio di cui alla Sezione 1516 si applicano in modo identico ai coniugi di sesso opposto e ai coniugi dello stesso sesso. La divisione dei beni ai sensi delle Sezioni da 1532 a 1535, i diritti genitoriali ai sensi delle Sezioni da 1564 a 1566 (compresi quelli relativi ai figli adottati congiuntamente da coppie dello stesso sesso o nati da un coniuge e cresciuti da entrambi) e gli alimenti ai sensi delle Sezioni 1526 e 1527 rimangono invariati nel loro contenuto operativo, ma ora si applicano a tutti i coniugi indipendentemente dal sesso.
I matrimoni contratti all’estero da coppie dello stesso sesso prima del 22 gennaio 2025 sono riconosciuti in Thailandia a partire dalla data di entrata in vigore della legge. Le coppie che hanno registrato un matrimonio tra persone dello stesso sesso all’estero prima di tale data e che risiedono in Thailandia possono avvalersi della legge sull’uguaglianza matrimoniale in qualsiasi successivo procedimento di divorzio in Thailandia.
Le due vie per ottenere il divorzio in Thailandia ai sensi dell'articolo 1514
L'articolo 1514 del Codice civile e commerciale stabilisce che il matrimonio può essere sciolto solo per consenso reciproco o con sentenza del tribunale. Non esistono altre vie. Il ripudio unilaterale non è riconosciuto. Una separazione, indipendentemente dalla sua durata, non pone di per sé fine al matrimonio; essa può costituire un motivo di divorzio giudiziale solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 1516, paragrafo 4, comma 2.
Divorzio consensuale (divorzio amministrativo presso l'Amphoe)
Qualora entrambi i coniugi concordino sul divorzio e il matrimonio sia stato originariamente registrato in Thailandia, la procedura più semplice consiste nella registrazione del divorzio consensuale presso qualsiasi ufficio distrettuale (amphoe o khet). La base giuridica è costituita dall’articolo 1514, paragrafo 2, che richiede che il divorzio sia redatto per iscritto e autenticato dalle firme di almeno due testimoni, e dall’articolo 1515, che stabilisce che, qualora il matrimonio sia stato registrato ai sensi della legge thailandese, il divorzio consensuale è valido solo se registrato.
La registrazione presso l’ampoe è di natura amministrativa, non giudiziaria. Un funzionario dell’ufficio anagrafico distrettuale verifica l’identità e la capacità giuridica dei coniugi, accerta che il matrimonio sia iscritto nel registro civile thailandese, assiste alla firma dell’accordo di divorzio e registra il divorzio nel sistema di registrazione anagrafica. Il divorzio ha efficacia giuridica tra i coniugi a partire dalla data di registrazione. Entrambi i coniugi devono presentarsi di persona presso lo stesso ufficio nello stesso giorno oppure, ai sensi delle norme emanate dal Dipartimento dell’Amministrazione Provinciale, possono firmare in due uffici diversi in date concordate, con la reciproca rappresentanza da parte dei funzionari distrettuali.
I documenti richiesti sono chiari e limitati:
- Il certificato di matrimonio originale (Khor Ror 3) o una copia autenticata.
- I documenti di identità ufficiali di entrambi i coniugi (carta d’identità thailandese per i cittadini thailandesi; passaporto per i cittadini stranieri).
- Il documento di registrazione anagrafica (Tabien Baan), se del caso.
- Un accordo di divorzio firmato che disciplini l'affidamento dei figli minorenni, il mantenimento dei figli, la divisione dei beni coniugali e l'eventuale mantenimento del coniuge.
- Per i cittadini stranieri i cui nomi figurano sul certificato di matrimonio, l'ufficiale di stato civile potrebbe richiedere una traduzione giurata del passaporto in lingua thailandese.
Le spese amministrative per la registrazione del divorzio presso l’amphoe sono simboliche e limitate al rilascio delle copie autenticate dell’accordo di divorzio e del certificato di divorzio (Khor Ror 6 e Khor Ror 7). La registrazione vera e propria è gratuita, in base al tariffario previsto dalla legge sulla registrazione anagrafica.
Divorzio con sentenza del tribunale (divorzio contenzioso)
Qualora uno dei coniugi si rifiuti di dare il proprio consenso, oppure qualora il matrimonio sia stato celebrato all’estero e uno dei coniugi intenda chiedere il divorzio in Thailandia, l’unica via percorribile è quella del divorzio giudiziale. Il ricorrente presenta un’istanza presso il Tribunale centrale per i minori e la famiglia (per i matrimoni celebrati a Bangkok o qualora il convenuto sia domiciliato a Bangkok) oppure presso il Tribunale provinciale per i minori e la famiglia competente. L’istanza deve invocare uno o più dei dodici motivi previsti dall’articolo 1516, e l’onere della prova spetta al ricorrente.
La legge sulla procedura del tribunale della famiglia e dei minori del 2553 (B.E.) prevede una fase di mediazione obbligatoria prima che il tribunale esamini il merito della causa. La mediazione è condotta da un mediatore nominato dal tribunale, spesso integrata da una relazione di un assistente sociale ai sensi dell’articolo 11 della legge. Qualora la mediazione abbia esito positivo, le parti possono convertire l’istanza in un’ordinanza consensuale, che ha l’efficacia giuridica di un divorzio pronunciato dal tribunale e viene registrata presso l’amphoe allo stesso modo di un divorzio consensuale.
Qualora la mediazione fallisca, il tribunale esamina le prove relative ai motivi addotti. Il procedimento è di forma contraddittoria ma di spirito inquisitorio: ai sensi degli articoli da 23 a 31 della legge sulla procedura dei tribunali della famiglia e dei minori, il tribunale dispone di ampi poteri per disporre perizie indipendenti, interrogare i minori separatamente e richiedere alle parti di fornire informazioni finanziarie ai fini della divisione dei beni e degli alimenti.
I dodici motivi legali di divorzio ai sensi dell'articolo 1516
L'articolo 1516 del Codice civile e commerciale, modificato nel 2008 e reso neutro dal punto di vista del genere nel 2025, fornisce un elenco esaustivo dei motivi in base ai quali il tribunale può concedere il divorzio. L'elenco è chiuso: un tribunale thailandese non ha giurisdizione per concedere il divorzio sulla base di un motivo residuale quale la «rottura irreparabile» del matrimonio. Ciascun motivo ha una propria soglia probatoria e diversi di essi sono soggetti a termini di prescrizione ai sensi della Sezione 1529.
| Sezione 1516, comma | Terra | Note pratiche |
|---|---|---|
| 1516, paragrafo 1 | Uno dei coniugi ha versato un assegno di mantenimento a un’altra persona o l’ha trattata come un coniuge, ha commesso adulterio o intrattiene rapporti sessuali abituali con un’altra persona. | È necessario dimostrare la condotta, non basta la semplice esistenza di un'occasione. In materia di paternità, sono ammesse come prove le fotografie, i registri alberghieri, le testimonianze e le prove del DNA. |
| 1516, paragrafo 2 | Un coniuge è responsabile di comportamento scorretto, indipendentemente dal fatto che si tratti di un reato penale, qualora tale comportamento provochi all’altro coniuge grave vergogna, odio o un danno o un disagio eccessivo. | La condotta scorretta deve arrecare un danno oggettivo al rapporto coniugale; il semplice fatto di sentirsi offesi non è sufficiente. |
| 1516, comma 3 | Uno dei coniugi ha causato gravi lesioni fisiche o morali all’altro, oppure ha gravemente offeso l’altro o i suoi ascendenti. | I verbali della polizia, i certificati medici e gli ordini di protezione sono prove tipiche. Un singolo episodio isolato può essere sufficiente se di gravità adeguata. |
| 1516, paragrafo 4 | Uno dei coniugi ha abbandonato l’altro da più di un anno. | L'abbandono comporta sia la separazione fisica sia l'intenzione di non tornare; l'assenza involontaria (lavoro, malattia) non è considerata tale. |
| 1516(4/1) | Uno dei coniugi è stato condannato con sentenza definitiva alla reclusione ed è detenuto da più di un anno per un reato commesso senza la partecipazione, il consenso o la conoscenza dell’altro. | La sentenza deve essere definitiva e la pena detentiva deve aver effettivamente superato un anno. |
| 1516(4/2) | I coniugi hanno convissuto separatamente di propria volontà per più di tre anni a causa dell’impossibilità di convivere pacificamente, oppure sono stati obbligati dal tribunale a vivere separati per più di tre anni. | L'equivalente thailandese più simile al divorzio senza addebito. Il carattere volontario della separazione deve essere dimostrato dal comportamento di entrambe le parti. |
| 1516, paragrafo 5 | Uno dei coniugi è stato dichiarato persona scomparsa, oppure ha abbandonato il domicilio da più di tre anni e non è chiaro se sia vivo o morto. | Spesso viene presentato insieme a una domanda di dichiarazione di scomparsa ai sensi degli articoli da 61 a 64 del Codice civile e commerciale. |
| 1516, paragrafo 6 | Uno dei coniugi non ha provveduto al corretto mantenimento e sostegno dell’altro, oppure ha commesso atti gravemente lesivi del rapporto coniugale, in misura tale da causare all’altro un disagio eccessivo, tenuto conto delle circostanze, della situazione e della convivenza coniugale. | I documenti finanziari e le prove relative al bilancio familiare sono esempi tipici; il criterio è contestuale, non una soglia monetaria fissa. |
| 1516(7) | Uno dei coniugi soffre di infermità mentale da oltre tre anni senza interruzioni, e tale infermità è difficilmente curabile, per cui non è prevedibile la prosecuzione del matrimonio. | È richiesta una perizia medica certificata ai sensi della legge sulla procedura dei tribunali della famiglia e dei minori. |
| 1516(8) | Uno dei coniugi ha violato un impegno di buona condotta da lui o lei precedentemente sottoscritto. | Si riferisce a una cauzione disposta dal tribunale in procedimenti precedenti, solitamente nel contesto di casi di violenza domestica o questioni correlate. |
| 1516(9) | Uno dei coniugi è affetto da una malattia contagiosa e pericolosa, il cui contagio è permanente e può causare danni all’altro coniuge. | Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte Suprema, la sola presenza dell’HIV non è sufficiente, a meno che non siano accertati in modo indipendente il rischio di trasmissione e l’incurabilità. |
| 1516(10) | Uno dei coniugi presenta un handicap fisico tale da renderlo permanentemente incapace di convivere come coniugi. | Come confermato da prove mediche, l'invalidità deve essere antecedente alla domanda di divorzio o essere insorta durante il matrimonio. |
Criteri probatori e termini di prescrizione
L'attore è tenuto ad adempiere all'onere della prova civile ordinario, che nella prassi thailandese è interpretato come la prevalenza di prove credibili. L'articolo 1529 del Codice civile e commerciale stabilisce un termine di prescrizione di un anno per le azioni di divorzio fondate sui motivi di cui agli articoli 1516(1), 1516(2), 1516(3) e 1516(6), a decorrere dalla data in cui l’attore è venuto a conoscenza della causa dell’azione. La mancata presentazione della domanda entro tale termine comporta la decadenza dal diritto di invocare tale motivo, sebbene la condotta sottostante possa comunque costituire una prova rilevante a sostegno di altri motivi o nelle controversie relative ai beni e all’affidamento. I motivi di cui agli articoli 1516(4), 1516(4/2), 1516(5) e 1516(7) sono motivi continuativi e possono essere invocati solo una volta soddisfatta la durata richiesta; l’azione può essere intentata in qualsiasi momento fintantoché sussista la situazione di fatto sottostante.
Decadenza del diritto di agire in giudizio
L'articolo 1518 del Codice civile e commerciale stabilisce che il diritto di chiedere il divorzio si estingue qualora il coniuge avente diritto abbia acconsentito o abbia tollerato il comportamento che ha dato origine al motivo di divorzio. La riconciliazione successiva al verificarsi della causa di divorzio, comprovata dalla ripresa della convivenza, costituisce la manifestazione più comune di tale norma. L'articolo 1517, comma 2, aggiunge un principio parallelo secondo cui, qualora entrambi i coniugi siano in colpa per lo stesso motivo, nessuno dei due può invocarlo.
Competenza giurisdizionale e struttura del Tribunale della famiglia
Le controversie familiari sono trattate dai tribunali specializzati in materia minorile e familiare, con sede a Bangkok e in ogni provincia. Il Tribunale centrale per i minori e la famiglia è competente per le questioni familiari che sorgono a Bangkok; i tribunali provinciali sono competenti nelle rispettive province. È possibile presentare ricorso alla Corte d’appello per i casi specializzati (Sezione minorile e familiare), con ulteriore ricorso per questioni di diritto alla Corte Suprema (Dika Court).
Dove presentare la domanda
Ai sensi dell’articolo 4 del Codice di procedura civile e della Legge sulla procedura dinanzi al Tribunale della famiglia e dei minori, l’attore in una causa di divorzio può generalmente presentare istanza presso il tribunale del luogo di domicilio del convenuto, del luogo in cui è stato registrato il matrimonio o, in alcuni casi, del luogo in cui è sorta la causa dell’azione. Per i cittadini stranieri sposati in Thailandia che hanno successivamente lasciato il Paese, il luogo di registrazione del matrimonio è spesso il foro più pratico. Qualora uno dei coniugi sia residente in Thailandia e l’altro all’estero, il tribunale thailandese accetterà tipicamente la propria giurisdizione a condizione che il matrimonio abbia un legame sufficiente con la Thailandia e che sia stata effettuata una notifica regolare al coniuge assente, anche tramite notifica internazionale attraverso i canali diplomatici ai sensi della Convenzione dell’Aia sulla notifica, ove applicabile.
Divisione dei beni: Sin Somros e Sin Suan Tua
Il diritto thailandese in materia di regime patrimoniale coniugale distingue due categorie di beni: sin suan tua (beni personali) e sin somros (beni coniugali o comuni). Tale distinzione è fondamentale poiché, in caso di divorzio, i beni sin somros vengono divisi in parti uguali tra i coniugi, mentre i beni sin suan tua rimangono di proprietà del coniuge che ne è titolare.
Sin Suan Tua: Beni mobili ai sensi degli articoli da 1471 a 1473
L'articolo 1471 del Codice civile e commerciale definisce il «sin suan tua» come un bene che:
- Apparteneva a uno dei coniugi prima del matrimonio.
- È destinato all'uso personale, costituisce un abito o un ornamento adeguato alla posizione sociale del coniuge, oppure è uno strumento necessario per l'esercizio della professione del coniuge.
- è stato acquisito da uno dei coniugi durante il matrimonio per via ereditaria o a titolo di donazione.
- Si tratta del khongman (il bene donato da un coniuge all'altro a garanzia del matrimonio).
L'articolo 1472 aggiunge che i beni acquisiti in cambio del sin suan tua, o il denaro ricavato dalla vendita del sin suan tua, mantengono la stessa natura. L'articolo 1473 stabilisce che ciascun coniuge amministra il proprio sin suan tua in modo indipendente, salvo diverso accordo.
Sin Somros: Il patrimonio coniugale ai sensi dell'articolo 1474
L'articolo 1474 del Codice civile e commerciale definisce il «sin somros» come:
- Beni acquisiti durante il matrimonio da uno dei coniugi, ad eccezione dei beni propri (sin suan tua).
- I beni acquisiti durante il matrimonio per donazione o eredità, qualora l'atto di donazione o il testamento indichino che tali beni sono «sin somros».
- I proventi (compresi i redditi da locazione, i dividendi e l'incremento naturale) del sin suan tua.
La classificazione predefinita, qualora un coniuge non riesca a dimostrare che un bene acquisito durante il matrimonio sia di natura "sin suan tua", è quella di "sin somros". La presunzione è confutabile, ma l'onere della prova spetta al coniuge che rivendica la natura di bene personale.
Divisione equa ai sensi dell'articolo 1533 e liquidazione ai sensi dell'articolo 1532
L'articolo 1532 del Codice civile e commerciale stabilisce che, in caso di divorzio consensuale, il patrimonio coniugale venga liquidato così com'era alla data della registrazione, mentre in caso di divorzio per sentenza del tribunale, il patrimonio coniugale venga liquidato così com'era alla data di presentazione della domanda di divorzio. L'articolo 1533 stabilisce poi che il «sin somros» debba essere ripartito in parti uguali tra i coniugi. Il tribunale dispone di un potere discrezionale limitato per discostarsi dalla regola della divisione equa; tali deroghe si verificano in genere solo nel caso in cui uno dei coniugi abbia dissipato i beni coniugali in malafede.
Alienazione fraudolenta ai sensi dell'articolo 1534
L'articolo 1534 del Codice civile e commerciale disciplina la fattispecie comune in cui un coniuge, in previsione del divorzio, cede beni coniugali a un parente o a un complice. Qualora un coniuge abbia ceduto beni del patrimonio coniugale a proprio esclusivo vantaggio, con l'intento di arrecare danno all'altro coniuge, o senza il consenso di quest'ultimo nei casi in cui tale consenso sia richiesto dalla legge, i beni ceduti sono considerati, ai fini della divisione, come se fossero rimasti nel patrimonio coniugale. Il coniuge che ha effettuato la cessione deve colmare l’eventuale ammanco nella quota dell’altro coniuge attingendo dai propri beni coniugali rimanenti e, se questi non sono sufficienti, dal proprio patrimonio personale.
Debiti comuni ai sensi dell'articolo 1535
L'articolo 1535 del Codice civile e commerciale stabilisce che, allo scioglimento del matrimonio, i coniugi sono responsabili in misura paritaria dei debiti comuni. I debiti comuni sono quelli contratti durante il matrimonio a beneficio della famiglia o per la gestione dei beni coniugali, oppure quelli derivanti da un illecito civile commesso congiuntamente dai coniugi. I debiti personali di uno dei coniugi, compresi quelli pre-matrimoniali, rimangono a carico esclusivo di tale coniuge.
Accordi prematrimoniali
La legislazione thailandese riconosce i contratti prematrimoniali (sanya gone somros) ai sensi degli articoli da 1465 a 1469 del Codice civile e commerciale. Per essere valido, il contratto deve essere redatto per iscritto, firmato da entrambi i coniugi e da almeno due testimoni, e registrato presso l’ufficio dell’amphoe il giorno della registrazione del matrimonio. Un accordo prematrimoniale stipulato dopo il matrimonio non è efficace; dopo il matrimonio sono consentite solo modifiche disposte con ordinanza del tribunale ai sensi dell’articolo 1469. L’accordo può modificare le norme di default relative a sin somros e sin suan tua, ma non può derogare alle norme di ordine pubblico in materia di potestà genitoriale, mantenimento dei figli o motivi di divorzio. Per un approfondimento, si veda il nostro articolo sull’accordo prematrimoniale in Thailandia.
Affidamento dei figli, potestà genitoriale e mantenimento
Qualora i coniugi abbiano figli minorenni, il divorzio comporta inevitabilmente l’applicazione degli articoli da 1564 a 1572 del Codice civile e commerciale in materia di potestà genitoriale, nonché degli articoli da 1521 a 1522 in materia di mantenimento dei figli. La legge thailandese utilizza il termine "potere genitoriale" (amnaj pokkrong) anziché "affidamento"; il concetto è più ampio e comprende l'autorità legale sulla persona, l'istruzione, la residenza e i beni del minore, oltre alla cura fisica quotidiana.
Poteri dei genitori ai sensi degli articoli da 1564 a 1566
L'articolo 1564 del Codice civile e commerciale stabilisce che i genitori hanno il dovere congiunto di provvedere al mantenimento dei figli e di garantire loro un'adeguata istruzione durante la minore età. L'articolo 1566 stabilisce che il figlio è soggetto alla potestà genitoriale dei genitori fintantoché è minorenne (di età inferiore ai 20 anni, o ai 18 anni in caso di emancipazione per matrimonio). L’autorità parentale è esercitata congiuntamente da entrambi i genitori durante il matrimonio; in caso di divorzio, le modalità di esercizio dell’autorità parentale devono essere specificate mediante accordo tra i coniugi o dal tribunale.
Accordi in materia di affidamento ai sensi dell'articolo 1520
L'articolo 1520 del Codice civile e commerciale prevede che, in caso di divorzio consensuale, i coniugi debbano concordare per iscritto l'esercizio della potestà genitoriale; in mancanza di accordo, o in caso di divorzio giudiziale, il tribunale stabilisce l'esercizio della potestà genitoriale nell'interesse superiore del minore. Tra le soluzioni più comuni figurano:
- Affidamento esclusivo a un genitore, con diritto di visita per l’altro.
- Potere genitoriale congiunto, con la residenza principale assegnata a uno dei genitori e la condivisione delle decisioni su questioni importanti quali l’istruzione, la religione e l’assistenza sanitaria.
- Affidamento condiviso in caso di figli divisi tra i genitori (situazione rara e vista con sfavore dai tribunali thailandesi).
Il tribunale applica il criterio del «miglior interesse», sancito dall’articolo 1520, paragrafo 2, e rafforzato dall’articolo 11 della Legge sulla procedura dei tribunali della famiglia e dei minori, che prevede la presentazione di una relazione da parte di un assistente sociale in ogni caso che coinvolga un minore. La volontà del minore viene presa in considerazione con un peso che aumenta con l’età, sebbene non esista una regola fissa relativa all’età minima a partire dalla quale il minore debba essere ascoltato.
Alimenti per i figli ai sensi degli articoli da 1521 a 1522
Entrambi i genitori rimangono congiuntamente responsabili del mantenimento dei figli dopo il divorzio. Gli articoli 1521 e 1522 del Codice civile e commerciale autorizzano il tribunale a disporre un assegno mensile di mantenimento proporzionato alle risorse di ciascun genitore e alle esigenze del figlio. Il mantenimento prosegue di norma fino al raggiungimento della maggiore età da parte del figlio, all’età di 20 anni, ma può essere prorogato qualora il figlio stia frequentando un corso di studi superiori o non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento a causa di una disabilità. La modifica dell’assegno di mantenimento è prevista dall’articolo 1598/38 del Codice civile e commerciale in caso di cambiamento sostanziale delle circostanze.
Il rapimento internazionale di minori da parte di un genitore e la Convenzione dell'Aia
La Thailandia ha aderito alla Convenzione dell’Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori con effetto dal 1° novembre 2002. La legge B.E. 2555 (2012) relativa alla Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori costituisce il quadro normativo nazionale di attuazione. Il Dipartimento per l’Infanzia e la Gioventù, presso il Ministero dello Sviluppo Sociale e della Sicurezza Umana, è designato come Autorità Centrale. Un genitore il cui figlio sia stato illecitamente trasferito o trattenuto in Thailandia da uno Stato parte della Convenzione può presentare una domanda all’Autorità centrale per il ritorno del minore; d’altra parte, un genitore residente in Thailandia il cui figlio sia stato illecitamente trasferito all’estero può presentare una domanda di ritorno tramite l’Autorità centrale thailandese.
La Convenzione si applica esclusivamente ai minori di 16 anni e solo tra gli Stati parti della Convenzione. Il Tribunale centrale per i minori e la famiglia ha competenza esclusiva sulle richieste di ritorno ai sensi della Convenzione dell’Aia, che vengono esaminate con procedura d’urgenza. I motivi per cui il ritorno può essere rifiutato sono limitati: grave rischio di danno per il minore (articolo 13, lettera b), della Convenzione), opposizione matura del minore al ritorno (articolo 13, paragrafo 2), e cambiamento di residenza abituale con il consenso o l’acquiescenza (articolo 12).
Alimenti al coniuge e risarcimento danni
La legge thailandese prevede due distinte forme di sostegno finanziario da parte di un coniuge all'altro in caso di divorzio: l'assegno di mantenimento ai sensi dell'articolo 1526 e il risarcimento danni ai sensi degli articoli da 1523 a 1525.
Alimenti al coniuge ai sensi dell'articolo 1526
L'articolo 1526 del Codice civile e commerciale autorizza il tribunale a ordinare a uno dei coniugi di versare un assegno di mantenimento all'altro qualora il divorzio sia concesso per un motivo imputabile alla colpa del coniuge obbligato al pagamento e qualora il coniuge beneficiario rischi di trovarsi in condizioni di indigenza a causa di un reddito insufficiente a garantire il tenore di vita mantenuto durante il matrimonio. La concessione è discrezionale; il tribunale tiene conto dei rispettivi mezzi delle parti, dell’età, della capacità lavorativa e della condotta durante il matrimonio. L’assegno di mantenimento può essere disposto sotto forma di somma forfettaria, di pagamento periodico o di una combinazione di entrambi. Esso cessa in caso di nuovo matrimonio o di decesso del coniuge beneficiario e può essere modificato o revocato in caso di cambiamento sostanziale delle circostanze ai sensi dell’articolo 1598/38.
Risarcimento dei danni ai sensi degli articoli da 1523 a 1525
L'articolo 1523 del Codice civile e commerciale prevede il risarcimento dei danni qualora il divorzio sia concesso sulla base dei motivi di cui all'articolo 1516, paragrafo 1 (adulterio, convivenza con un'altra persona come se fosse il coniuge o rapporti sessuali abituali). Il coniuge innocente può richiedere il risarcimento dei danni al coniuge inadempiente e, separatamente, al terzo che era a conoscenza del matrimonio e ha intrattenuto la relazione. L'articolo 1524 prevede il risarcimento dei danni qualora il divorzio sia concesso ai sensi dell'articolo 1516, paragrafo 3 (grave danno o insulto). L'articolo 1525 prevede il risarcimento dei danni qualora il divorzio sia concesso ai sensi dell'articolo 1516, paragrafo 2 (cattiva condotta), 1516, paragrafo 4 (abbandono), 1516, paragrafo 6 (mancato mantenimento) o 1516, paragrafo 8 (violazione dell'impegno a tenere buona condotta). L'ammontare è a discrezione del tribunale in base alle circostanze e alla gravità della condotta.
Riconoscimento dei matrimoni e dei divorzi contratti all’estero
Nella pratica del divorzio in Thailandia si riscontrano spesso elementi di natura transnazionale. Due sono le domande che ricorrono: è possibile sciogliere un matrimonio contratto all’estero in Thailandia? E il divorzio thailandese viene riconosciuto all’estero (o il divorzio straniero viene riconosciuto in Thailandia)?
Il divorzio in Thailandia dopo un matrimonio all’estero
Un matrimonio validamente celebrato all’estero e riconosciuto in base ai principi thailandesi in materia di conflitto di leggi può essere sciolto da un tribunale thailandese, a condizione che uno dei coniugi sia domiciliato in Thailandia o abbia un legame sufficiente con il Regno. La procedura consensuale presso l’amphoe non è generalmente disponibile qualora il matrimonio non sia stato registrato nell’anagrafe thailandese; in pratica, il divorzio deve essere trattato dal Tribunale dei minori e della famiglia. Una volta che la sentenza di divorzio thailandese è definitiva, le parti possono richiedere la registrazione del divorzio a fronte del certificato di matrimonio straniero nei loro paesi di cittadinanza, fatte salve le norme di riconoscimento del paese straniero. Per un approfondimento, si veda il nostro articolo correlato sul divorzio in Thailandia con un certificato di matrimonio straniero.
Riconoscimento delle sentenze di divorzio straniere in Thailandia
La legislazione thailandese non prevede il riconoscimento automatico delle sentenze di divorzio straniere. Un divorzio straniero viene riconosciuto in Thailandia caso per caso in base ai principi di cortesia internazionale, a condizione che il tribunale straniero avesse una giurisdizione riconosciuta dalla legge thailandese, che la sentenza sia definitiva e che il riconoscimento non violi l'ordine pubblico thailandese. Il riconoscimento si ottiene in genere tramite un'azione dichiarativa dinanzi al tribunale thailandese o, nella prassi amministrativa, presentando una copia debitamente legalizzata e tradotta della sentenza straniera all'amphoe affinché venga annotata sul registro dei matrimoni thailandese (ove applicabile).
Procedura pratica, tempistiche e costi
La tabella seguente riassume la situazione pratica relativa a ciascuna procedura di divorzio in Thailandia. Le spese processuali e i tempi indicati sono puramente indicativi; le spese effettive dipendono dal valore dei beni oggetto della controversia e dalla complessità del caso.
| Aspetto | Divorzio consensuale (Amphoe) | Divorzio contenzioso (in sede giudiziaria) |
|---|---|---|
| Base giuridica | Articolo 1514, comma 2; articolo 1515 del Codice civile e commerciale; Legge sulla registrazione delle famiglie | Articolo 1514, comma 1; articolo 1516 del Codice civile e commerciale; Legge sulla procedura dinanzi al Tribunale della famiglia e dei minori |
| Dove | Qualsiasi ufficio distrettuale (amphoe o khet) | Tribunale centrale per i minori e la famiglia (Bangkok) o Tribunale provinciale per i minori e la famiglia |
| Frequenza obbligatoria | Entrambi i coniugi devono presentarsi di persona | Attore e (se citato) convenuto; il legale può comparire per questioni procedurali |
| Tassa amministrativa | Nominale (solo spese per copie autenticate) | Tassa di registrazione di 200 THB; tassa ad valorem del 2% sulle richieste relative a beni immobili, con un limite massimo previsto dal Codice di procedura civile |
| Calendario indicativo | Il giorno stesso, previa presentazione dei documenti | Da sei a diciotto mesi per la sentenza di primo grado; tempi più lunghi in caso di appello |
| Documenti principali | Certificato di matrimonio, documenti di identità, accordo di divorzio, certificato di residenza | Istanza corredata di motivazioni e prove, certificato di matrimonio, documenti relativi ai beni immobili, ai figli e alla situazione finanziaria |
| Mediazione | Non applicabile | Obbligatorio ai sensi della legge sulla procedura dinanzi al tribunale della famiglia e dei minori |
| Risultato | Certificato di divorzio (Khor Ror 6) e accordo di divorzio (Khor Ror 7) | Sentenza del tribunale, trascritta nel registro dei matrimoni presso l'amphoe |
Errori comuni e come evitarli
Diverse questioni ricorrenti complicano le procedure di divorzio in Thailandia. La prima è il presupposto secondo cui sia possibile ottenere il divorzio presso l’amphoe qualora il matrimonio non sia stato registrato in Thailandia; ciò non è vero, e le parti devono rivolgersi al tribunale. La seconda riguarda la dissipazione dei beni coniugali nei mesi precedenti la presentazione della domanda; l’articolo 1534 offre tutela in tal senso, ma solo qualora sia possibile dimostrare la malafede del coniuge che ha disposto dei beni, il che richiede prove documentali e un’azione tempestiva. Il terzo è il ricorso ad accordi informali di convivenza come prova della separazione volontaria ai sensi della Sezione 1516(4/2); il periodo di tre anni deve essere sia volontario che ininterrotto, e visite isolate o corrispondenza possono azzerare il conteggio. Il quarto è la mancata registrazione della sentenza di divorzio del tribunale nel registro dei matrimoni; fino a quando la registrazione non viene effettuata presso l’amphoe, il divorzio non risulta nel registro civile e può causare complicazioni nelle transazioni successive. Il quinto è l’uso di accordi prematrimoniali di diritto straniero che non sono stati registrati presso l’ufficio matrimoni thailandese; tali accordi sono rilevanti dal punto di vista probatorio ma non direttamente esecutivi come contratti sui beni coniugali ai sensi delle Sezioni da 1465 a 1469.
In che modo Juslaws & Consult può aiutarvi
Il divorzio in Thailandia combina norme codificate con un ampio margine di discrezionalità giudiziaria, in particolare per quanto riguarda l’affidamento dei figli, gli alimenti e la divisione dei beni. Il nostro studio legale specializzato in diritto di famiglia assiste cittadini thailandesi, residenti stranieri e famiglie internazionali in ogni fase del procedimento di scioglimento del matrimonio: negoziazioni precontenzioso, redazione e registrazione di accordi di divorzio consensuale presso l’amphoe, contenziosi per divorzio contenzioso dinanzi ai tribunali minorili e di famiglia, pianificazione prematrimoniale e postmatrimoniale ai sensi degli articoli da 1465 a 1469, richieste di affidamento dei figli e relative alla Convenzione dell’Aia, riconoscimento di sentenze di divorzio straniere e complesse liquidazioni dei beni coniugali. Ci occupiamo inoltre delle questioni societarie e patrimoniali correlate che spesso sorgono in concomitanza con il divorzio, tra cui la ristrutturazione di imprese in comproprietà attraverso il nostro studio specializzato in controversie familiari, la protezione patrimoniale e la pianificazione successoria e, nel caso in cui uno dei coniugi sia non residente, l’esecuzione transfrontaliera delle sentenze. Se state valutando il divorzio o vi è stata notificata una domanda di divorzio in Thailandia, contattateci per una consulenza riservata e personalizzata in base alla vostra situazione.
Domande frequenti
Quanto tempo richiede un divorzio in Thailandia?
Il divorzio consensuale registrato presso l’amphoe viene perfezionato il giorno in cui entrambi i coniugi si presentano con i documenti richiesti. Un divorzio contenzioso dinanzi al Tribunale per i minori e la famiglia richiede in genere dai sei ai diciotto mesi per giungere a una sentenza di primo grado, a seconda della complessità delle questioni relative ai beni e all’affidamento e dell’esito della mediazione ai sensi della legge sulla procedura del Tribunale per i minori e la famiglia. I ricorsi alla Corte d’appello per casi speciali e alla Corte suprema (Corte Dika) possono prolungare il procedimento di ulteriori uno o tre anni.
Gli stranieri possono divorziare in Thailandia?
Sì. Uno straniero sposato con un cittadino thailandese, o due stranieri sposati tra loro, possono divorziare in Thailandia a condizione che il matrimonio sia stato registrato in Thailandia o presenti un legame sufficiente con il Regno. Qualora il matrimonio sia stato registrato presso l’anagrafe thailandese, è possibile ottenere il divorzio consensuale presso l’Amphoe. Qualora il matrimonio sia stato registrato all’estero, il divorzio deve generalmente essere richiesto al Tribunale per i minori e la famiglia.
Quali sono i motivi di divorzio in Thailandia?
L'articolo 1516 del Codice civile e commerciale elenca dodici motivi di divorzio giudiziale, tra cui l'adulterio e il fatto di mantenere un'altra persona come coniuge, una condotta scorretta che provochi grave vergogna o odio, un grave danno fisico o mentale, l'abbandono per più di un anno, la separazione volontaria per più di tre anni, la detenzione per più di un anno, la scomparsa per più di tre anni, mancato mantenimento dell’altro coniuge, tre anni di infermità mentale incurabile, violazione di un obbligo di buona condotta imposto dal tribunale, una malattia contagiosa pericolosa e incurabile e l’incapacità fisica permanente di convivere come coniugi. Il consenso reciproco costituisce di per sé una via separata per il divorzio ai sensi dell’articolo 1514, paragrafo 2.
Come vengono suddivisi i beni in caso di divorzio in Thailandia?
I beni coniugali (sin somros) vengono ripartiti in parti uguali tra i coniugi ai sensi dell’articolo 1533 del Codice civile e commerciale. I beni personali (sin suan tua), definiti nell’articolo 1471 come beni posseduti prima del matrimonio, oggetti per uso personale e beni ricevuti per eredità o donazione durante il matrimonio, rimangono di proprietà del loro titolare. I debiti comuni sono ripartiti in parti uguali ai sensi dell’articolo 1535. Qualora uno dei coniugi abbia dissipato i beni coniugali in malafede prima del divorzio, l’articolo 1534 consente al tribunale di considerare i beni alienati come se fossero rimasti nel patrimonio coniugale.
Chi ottiene l'affidamento dei figli dopo il divorzio in Thailandia?
L'articolo 1520 del Codice civile e commerciale impone ai coniugi di concordare per iscritto l'affidamento dei figli e il loro mantenimento in caso di divorzio consensuale. In assenza di accordo o in caso di divorzio contenzioso, il Tribunale per i minori e la famiglia stabilisce l'affidamento dei figli nell'interesse superiore del minore, sulla base della relazione di un assistente sociale ai sensi dell'articolo 11 della Legge sulla procedura del Tribunale per i minori e la famiglia. Si tiene conto delle preferenze del minore, alle quali viene attribuito un peso crescente con l’aumentare dell’età. Sono riconosciute le seguenti forme di affidamento: affidamento esclusivo, affidamento congiunto con designazione di una residenza principale e affidamento condiviso.
La legge sull'uguaglianza matrimoniale ha rilevanza per il mio divorzio?
La legge n. 24 del 2567 (B.E.) di modifica del Codice civile e commerciale (Legge sull’uguaglianza matrimoniale) è entrata in vigore il 22 gennaio 2025 e ha sostituito i termini specifici di genere contenuti nel Libro V con termini neutri. I coniugi dello stesso sesso godono ora di diritti e obblighi identici a quelli dei coniugi di sesso opposto in materia di divorzio, compreso l’accesso identico a tutti i dodici motivi di cui alla Sezione 1516, regole identiche in materia di divisione dei beni e principi identici in materia di affidamento e mantenimento. I matrimoni tra persone dello stesso sesso registrati all’estero prima dell’entrata in vigore della legge sono riconosciuti in Thailandia a partire dal 22 gennaio 2025.
Quanto costa divorziare in Thailandia?
Il divorzio consensuale presso l’amphoe è di fatto esente da spese amministrative sostanziali; si applicano solo spese simboliche per il rilascio delle copie autenticate. Il divorzio contenzioso dinanzi al Tribunale minorile e della famiglia comporta una tassa di registrazione di 200 THB e spese ad valorem sulle rivendicazioni patrimoniali ai sensi del Codice di procedura civile, soggette al limite massimo previsto dal relativo tariffario. Le spese legali variano a seconda della complessità del caso. La maggior parte dei professionisti del diritto di famiglia in Thailandia opera con tariffe orarie o onorari fissi per fasi definite; la struttura tariffaria dello studio per una determinata questione viene confermata all'inizio del mandato.
Posso ottenere un assegno di mantenimento dal coniuge dopo il divorzio in Thailandia?
L'articolo 1526 del Codice civile e commerciale autorizza il tribunale a disporre il mantenimento del coniuge qualora il divorzio sia concesso per un motivo imputabile alla colpa del coniuge obbligato e il coniuge beneficiario rischierebbe di trovarsi in condizioni di indigenza senza tale sostegno. L'assegno di mantenimento è discrezionale e viene determinato tenendo conto delle risorse delle parti, del tenore di vita durante il matrimonio e della capacità lavorativa del coniuge beneficiario. Esso cessa in caso di nuovo matrimonio o di decesso ed è modificabile in caso di cambiamento sostanziale delle circostanze ai sensi dell'articolo 1598/38.
I contratti prematrimoniali sono esecutivi in Thailandia?
Sì, a condizione che siano conformi agli articoli da 1465 a 1469 del Codice civile e commerciale. L’accordo deve essere redatto per iscritto, firmato da entrambi i coniugi e da almeno due testimoni, e registrato presso l’amphoe contestualmente alla registrazione del matrimonio. Un accordo prematrimoniale stipulato dopo il matrimonio non è di per sé esecutivo; dopo il matrimonio sono consentite solo le modifiche disposte dal tribunale ai sensi della Sezione 1469. L’accordo può modificare le norme predefinite relative al sin somros / sin suan tua, ma non può derogare alle norme di ordine pubblico in materia di potestà genitoriale, mantenimento dei figli o motivi di divorzio.
E se il mio coniuge si rifiutasse di divorziare da me?
La procedura consensuale richiede la partecipazione di entrambi i coniugi. Qualora uno dei coniugi si opponga, l’unica via disponibile è il divorzio giudiziale sulla base di uno dei dodici motivi previsti dall’articolo 1516. Il ricorrente deve invocare e dimostrare la sussistenza di un motivo; il tribunale non può concedere il divorzio basandosi esclusivamente sul motivo residuale della «rottura irreparabile». I motivi più comuni in questo scenario sono la separazione volontaria da più di tre anni (Sezione 1516(4/2)), l'abbandono da più di un anno (Sezione 1516(4)) e la mancata corresponsione del giusto mantenimento (Sezione 1516(6)).
Posso divorziare dal mio coniuge thailandese se ora vivo all'estero?
Sì. Qualora il matrimonio sia stato registrato in Thailandia e il coniuge residente in Thailandia rimanga nel Regno, il coniuge residente all’estero può presentare istanza di divorzio presso il Tribunale per i minori e la famiglia in Thailandia e può farsi rappresentare da un avvocato thailandese. Qualora entrambi i coniugi si trovino attualmente all’estero, il divorzio può essere richiesto in una delle due giurisdizioni in cui sussista un valido nesso giurisdizionale, e la sentenza così emessa può essere presentata per il riconoscimento e la registrazione nell’altra giurisdizione, fatte salve le norme applicabili.
Cosa succede se il mio coniuge porta nostro figlio all'estero senza il mio consenso?
Se il Paese di destinazione è parte della Convenzione dell’Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, è possibile presentare una domanda di ritorno tramite l’Autorità centrale thailandese (il Dipartimento per l’infanzia e la gioventù, Ministero dello Sviluppo sociale e della Sicurezza umana) ai sensi della Legge sulla Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori B.E. 2555 (2012). La domanda viene esaminata con procedura d’urgenza. Il ritorno è l’esito predefinito; i motivi di rifiuto sono limitati e comprendono il grave rischio di danno per il minore e la sua obiezione matura al ritorno. Qualora il Paese di destinazione non sia parte della Convenzione, il ritorno dipende dalla cooperazione bilaterale e dalla legislazione del Paese di destinazione.
È possibile risposarsi subito dopo il divorzio in Thailandia?
L'articolo 1453 del Codice civile e commerciale stabilisce che una persona il cui matrimonio sia stato sciolto non possa contrarre un nuovo matrimonio prima che siano trascorsi 310 giorni dalla data dello scioglimento, a meno che non sia nato un figlio durante tale periodo, i coniugi non si risposino tra loro, l'autorità competente non rilasci un certificato attestante che la persona non è incinta, oppure il tribunale non emetta un'ordinanza. La regola dei 310 giorni si applica solo al coniuge in grado di concepire, secondo l’interpretazione originaria della sezione; in pratica, la Legge sull’uguaglianza matrimoniale non ha abolito la norma, ma questa viene interpretata alla luce delle circostanze biologiche piuttosto che sulla base di presunzioni di genere.
In che modo una sentenza di divorzio emessa da un tribunale thailandese viene trascritta nel registro dei matrimoni?
Una volta che la sentenza di divorzio è passata in giudicato (dopo che il termine per l’appello è scaduto senza che sia stato presentato alcun ricorso, oppure dopo che l’appello è stato definitivamente deciso), la parte vincente presenta una copia autenticata della sentenza, unitamente al certificato di matrimonio e ai documenti di identità, a qualsiasi amphoe affinché venga apposta un’annotazione sul registro dei matrimoni. L’amphoe rilascia un certificato di divorzio (Khor Ror 6) che riporta il provvedimento del tribunale. La registrazione è di natura amministrativa e viene effettuata senza alcun costo sostanziale ai sensi della Legge sulla registrazione familiare.












