Libro V - Unione e genitorialità

(art. 1435 - art. 1598/41)

Titolo I - Matrimonio

Capitolo I - L'impegno

Articolo 1435. Il fidanzamento non può avvenire prima che l'uomo e la donna abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età.

Gli incarichi contrari alla disposizione del primo comma sono nulli.

Articolo 1436. Se un minore si impegna, è necessario il consenso delle seguenti persone:

  1. i suoi genitori, se il padre e la madre sono ancora vivi;
  2. il padre o la madre, se il padre o la madre sono deceduti o in stato di incapacità di dare il consenso, o si trovano in circostanze che rendono il minore incapace di richiedere tale consenso;
  3. il suo genitore adottivo, se il minore è un figlio adottivo;
  4. il suo tutore, se non esiste una persona che dia il proprio consenso ai sensi dei punti 1, 2 e 3, o se questa persona è priva della potestà genitoriale.

Il fidanzamento stipulato dal minore senza tale consenso è annullabile.

Articolo 1437. La promessa di matrimonio non è valida fino a quando l'uomo non ha dato o trasferito la proprietà che è il khongman alla donna per dimostrare che la donna è promessa sposa.

Il khongman diventa proprietà della moglie dopo il fidanzamento.

Il Sinsod è una proprietà data dall'uomo ai genitori, all'adottante o al tutore della donna, a seconda dei casi, in cambio dell'accettazione del matrimonio da parte della donna. Se il matrimonio non ha luogo, principalmente a causa della donna o di qualsiasi circostanza che renda la donna responsabile e che renda il matrimonio inappropriato per l'uomo o che renda l'uomo incapace di sposare questa donna, l'uomo può chiedere la restituzione del Sinsod.

Le disposizioni degli articoli da 412 a 418 del presente codice relative all'arricchimento indebito si applicano , mutatis mutandis , alla restituzione di Khongman o Sinsod ai sensi del presente capitolo.

Articolo 1438. Il fidanzamento non dà luogo a un'azione per l'esecuzione forzata del matrimonio. Un accordo che preveda il pagamento di una penale in caso di violazione del contratto di fidanzamento è nullo.

Articolo 1439. Dopo il fidanzamento, se una delle parti viola l'accordo di fidanzamento, è tenuta a pagare un risarcimento. Se la donna viola il contratto di fidanzamento, anche il khongman viene restituito all'uomo.

Articolo 1440. L'indennizzo può essere richiesto come segue:

  1. per danni al corpo o alla reputazione dell'uomo o della donna;
  2. per spese o debiti appropriati sostenuti in buona fede dal fidanzato, dai suoi genitori o da una persona che agisce per conto dei suoi genitori in vista del matrimonio;
  3. per il danno subito dall'uomo o dalla donna in seguito all'adozione di misure appropriate che incidono sui suoi beni o su altre questioni relative alla sua professione o al suo reddito in previsione del matrimonio.

Se la donna ha diritto al risarcimento, il tribunale può decidere che il khongman divenuto di sua proprietà costituisca tutto o parte del risarcimento che riceverà, oppure può ordinare il pagamento del risarcimento indipendentemente dal fatto che il khongman sia diventato di proprietà della donna.

Articolo 1441. Se uno dei fidanzati muore prima del matrimonio, non si può chiedere un risarcimento. Per quanto riguarda il Khongman o il Sinsod, non è necessario che venga restituito dalla moglie o da parte della moglie, indipendentemente dalla morte di una delle due parti.

Articolo 1442. Nel caso in cui un evento essenziale si verifichi per la donna promessa in sposa e renda il matrimonio con lei inappropriato, l'uomo ha il diritto di rinunciare al contratto di fidanzamento e la donna deve restituire il khongman all'uomo.

Sezione 1443. Se un evento materiale occorso al promesso sposo rende inopportuno il matrimonio con l'uomo, la donna ha il diritto di rinunciare all'accordo di fidanzamento e il khongman non deve essere restituito all'uomo.

Articolo 1444. Se il motivo che spinge uno dei fidanzati a rinunciare al contratto di fidanzamento è una colpa grave commessa dall'altro dopo la conclusione del fidanzamento, il fidanzato che ha commesso la colpa grave è tenuto a risarcire l'altro che ha esercitato il diritto di rinunciare al contratto di fidanzamento come se il primo avesse commesso una violazione del contratto di fidanzamento.

Sezione 1445. Un uomo promesso sposo di una donna può, dopo aver rinunciato al contratto di fidanzamento ai sensi dell'articolo 1442, chiedere un risarcimento a qualsiasi uomo che abbia avuto rapporti sessuali con la donna e che sapeva o avrebbe dovuto sapere del suo fidanzamento.

Articolo 1446. Un uomo fidanzato può, senza che sia necessario che rinunci al contratto di fidanzamento, chiedere riparazione a qualsiasi uomo che abbia avuto rapporti sessuali o tentato di avere rapporti con la donna contro la sua volontà, e di cui sapeva o avrebbe dovuto sapere che la donna era fidanzata.

Articolo 1447. La Corte determina l'indennità richiesta ai sensi del presente capitolo in base alle circostanze.

La domanda di cui al presente capitolo, ad eccezione di quella di cui all'articolo 1440, paragrafo 2, può essere trasmessa o ereditata solo se è stata riconosciuta per iscritto o se l'azione di risarcimento è stata intentata dalla persona danneggiata.

Articolo 1447/1. L'azione di risarcimento prevista dall'articolo 1439 si prescrive in sei mesi dalla data di rottura del contratto.

La richiesta di risarcimento di cui all'articolo 1444 si prescrive dopo sei mesi dal giorno in cui la colpa grave all'origine della rinuncia al fidanzamento è nota o avrebbe dovuto essere nota all'altro fidanzato, ma al più tardi entro cinque anni dalla data della colpa in questione.

La richiesta di risarcimento prevista dagli articoli 1445 e 1446 si prescrive entro sei mesi dal giorno in cui l'impegnato conosce o avrebbe dovuto conoscere la colpa commessa da un altro uomo che è all'origine della richiesta e in cui è nota la persona tenuta al risarcimento, ma non oltre cinque anni dalla data della colpa in questione.

Sezione 1447/2. Il termine di prescrizione per la richiesta di restituzione del Khongman ai sensi dell'articolo 1439 è di sei mesi dalla data della violazione del contratto di fidanzamento.

Il termine di prescrizione per la restituzione del Khongman ai sensi della Sezione 1442 è di sei mesi dalla data di cessazione del contratto di ingaggio.

Capitolo II - Condizioni di matrimonio

Articolo 1448. Il matrimonio non può avere luogo prima che l'uomo e la donna abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età. Ma il tribunale può, per motivi appropriati, consentire che si sposino prima di aver raggiunto tale età.

Articolo 1449. Il matrimonio non può essere celebrato se l'uomo o la donna sono pazzi o incapaci.

Articolo 1450. Il matrimonio non può avere luogo se l'uomo e la donna sono legati da vincoli di sangue in linea diretta ascendente o discendente, o se sono fratelli o sorelle di sangue pieno o mezzo sangue. Questo rapporto è coerente con il rapporto di sangue, indipendentemente dalla sua legittimità.

Articolo 1451. L'adottante non può sposare l'adottato.

Articolo 1452. Il matrimonio non può avere luogo se l'uomo o la donna sono già coniugi di un'altra persona.

Articolo 1453. Nel caso di una donna il cui marito sia deceduto o il cui matrimonio sia fallito, il matrimonio non può aver luogo se non sono trascorsi almeno trecentodieci giorni dalla rottura del precedente matrimonio, a meno che

  1. un bambino nasce durante questo periodo;
  2. i divorziati si risposano;
  3. un certificato rilasciato da un medico qualificato, che esercita legalmente la medicina fisica, che attesti che la donna non è incinta;
  4. un'ordinanza del tribunale autorizza la donna a sposarsi.

Articolo 1454. In caso di matrimonio di un minore, le disposizioni dell'articolo 1436 si applicano mutatis mutandis.

Articolo 1455. Il consenso al matrimonio può essere dato:

  1. apponendo la firma della persona che dà il consenso nel registro al momento della registrazione del matrimonio;
  2. da un documento di consenso che indichi i nomi delle parti del matrimonio e sia firmato dalla persona che dà il consenso;
  3. con una dichiarazione verbale di fronte ad almeno due testimoni, se necessario.

Il consenso dato non può essere revocato.

Articolo 1456. Se nessuna persona ha il potere di dare il proprio consenso ai sensi dell'articolo 1454, o se la persona rifiuta di dare il proprio consenso o è incapace di farlo, o se il minore non può, in queste circostanze, chiedere il proprio consenso, il minore può presentare un'istanza al tribunale per dare il proprio consenso al matrimonio.

Articolo 1457. Secondo questo codice, il matrimonio può essere celebrato solo dopo la sua registrazione.

Sezione 1458. Il matrimonio può avere luogo solo se l'uomo e la donna accettano di prendersi come marito e moglie, e questo accordo deve essere dichiarato pubblicamente davanti all'ufficiale di stato civile affinché possa essere registrato da quest'ultimo.

Articolo 1459. Il matrimonio all'estero tra thailandesi o tra un thailandese e uno straniero può essere celebrato nella forma prevista dalla legge thailandese o dalla legge del Paese in cui ha luogo.

Se i coniugi vogliono che il matrimonio sia registrato secondo la legge thailandese, la registrazione viene effettuata da un funzionario diplomatico o consolare thailandese.

Articolo 1460. In caso di circostanze particolari che impediscono la registrazione del matrimonio da parte dell'ufficiale di stato civile perché l'uomo e la donna, o entrambi, si trovano in imminente pericolo di vita o in stato di conflitto armato o di guerra, se l'uomo e la donna hanno dichiarato di volersi sposare davanti a una persona sui juris residente in loco, che ha annotato tale intenzione come prova, e se la registrazione del matrimonio tra l'uomo e la donna viene effettuata da un ufficiale di stato civile thailandese o da un funzionario diplomatico o consolare thailandese, e se la registrazione del matrimonio tra l'uomo e la donna è stata successivamente effettuata entro novanta giorni dalla data della prima occasione possibile per richiedere la registrazione del matrimonio presentando una prova di volontà, in modo che la data e il luogo della dichiarazione di volontà di matrimonio e le circostanze particolari siano annotate dall'ufficiale di stato civile nel registro dei matrimoni, il giorno in cui la dichiarazione di volontà di matrimonio è stata fatta a tale persona è considerato la data di registrazione del matrimonio.

Le disposizioni della presente sezione non si applicano a un matrimonio che è nullo se ha luogo alla data della dichiarazione di volontà.

Capitolo III - Relazioni tra marito e moglie

Articolo 1448. Il matrimonio non può avere luogo prima che l'uomo e la donna abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età. Ma il tribunale può, per motivi appropriati, consentire che si sposino prima di aver raggiunto tale età.

Articolo 1449. Il matrimonio non può essere celebrato se l'uomo o la donna sono pazzi o incapaci.

Articolo 1450. Il matrimonio non può avere luogo se l'uomo e la donna sono legati da vincoli di sangue in linea diretta ascendente o discendente, o se sono fratelli o sorelle di sangue pieno o mezzo sangue. Questo rapporto è coerente con il rapporto di sangue, indipendentemente dalla sua legittimità.

Articolo 1451. L'adottante non può sposare l'adottato.

Articolo 1452. Il matrimonio non può avere luogo se l'uomo o la donna sono già coniugi di un'altra persona.

Articolo 1453. Nel caso di una donna il cui marito sia deceduto o il cui matrimonio sia fallito, il matrimonio non può aver luogo se non sono trascorsi almeno trecentodieci giorni dalla rottura del precedente matrimonio, a meno che

  1. un bambino nasce durante questo periodo;
  2. i divorziati si risposano;
  3. un certificato rilasciato da un medico qualificato, che esercita legalmente la medicina fisica, che attesti che la donna non è incinta;
  4. un'ordinanza del tribunale autorizza la donna a sposarsi.

Articolo 1454. In caso di matrimonio di un minore, le disposizioni dell'articolo 1436 si applicano mutatis mutandis.

Articolo 1455. Il consenso al matrimonio può essere dato:

  1. apponendo la firma della persona che dà il consenso nel registro al momento della registrazione del matrimonio;
  2. da un documento di consenso che indichi i nomi delle parti del matrimonio e sia firmato dalla persona che dà il consenso;
  3. con una dichiarazione verbale di fronte ad almeno due testimoni, se necessario.

Il consenso dato non può essere revocato.

Articolo 1456. Se nessuna persona ha il potere di dare il proprio consenso ai sensi dell'articolo 1454, o se la persona rifiuta di dare il proprio consenso o è incapace di farlo, o se il minore non può, in queste circostanze, chiedere il proprio consenso, il minore può presentare un'istanza al tribunale per dare il proprio consenso al matrimonio.

Articolo 1457. Secondo questo codice, il matrimonio può essere celebrato solo dopo la sua registrazione.

Sezione 1458. Il matrimonio può avere luogo solo se l'uomo e la donna accettano di prendersi come marito e moglie, e questo accordo deve essere dichiarato pubblicamente davanti all'ufficiale di stato civile affinché possa essere registrato da quest'ultimo.

Articolo 1459. Il matrimonio all'estero tra thailandesi o tra un thailandese e uno straniero può essere celebrato nella forma prevista dalla legge thailandese o dalla legge del Paese in cui ha luogo.

Se i coniugi vogliono che il matrimonio sia registrato secondo la legge thailandese, la registrazione viene effettuata da un funzionario diplomatico o consolare thailandese.

Articolo 1460. In caso di circostanze particolari che impediscono la registrazione del matrimonio da parte dell'ufficiale di stato civile perché l'uomo e la donna, o entrambi, si trovano in imminente pericolo di vita o in stato di conflitto armato o di guerra, se l'uomo e la donna hanno dichiarato di volersi sposare davanti a una persona sui juris residente in loco, che ha annotato tale intenzione come prova, e se la registrazione del matrimonio tra l'uomo e la donna viene effettuata da un ufficiale di stato civile thailandese o da un funzionario diplomatico o consolare thailandese, e se la registrazione del matrimonio tra l'uomo e la donna è stata successivamente effettuata entro novanta giorni dalla data della prima occasione possibile per richiedere la registrazione del matrimonio presentando una prova di volontà, in modo che la data e il luogo della dichiarazione di volontà di matrimonio e le circostanze particolari siano annotate dall'ufficiale di stato civile nel registro dei matrimoni, il giorno in cui la dichiarazione di volontà di matrimonio è stata fatta a tale persona è considerato la data di registrazione del matrimonio.

Le disposizioni della presente sezione non si applicano a un matrimonio che è nullo se ha luogo alla data della dichiarazione di volontà.

Capitolo III - Relazioni tra marito e moglie

Sezione 1461. I coniugi vivono insieme come marito e moglie.

Si mantengono e si sostengono reciprocamente in base alle loro capacità e alle loro condizioni di vita.

Articolo 1462. Quando la salute fisica o mentale o la felicità di uno dei coniugi è seriamente minacciata dalla continuazione della convivenza, il coniuge così minacciato può chiedere al tribunale l'autorizzazione a vivere separatamente finché il pericolo persiste; e in tal caso il tribunale può ordinare che uno dei coniugi fornisca all'altro l'importo degli alimenti più adeguato alle circostanze.

Articolo 1463. Se uno dei coniugi è giudicato incapace o quasi incapace, l'altro diventa tutore o curatore di diritto. Tuttavia, su richiesta di qualsiasi interessato o del pubblico ministero, il tribunale può, per gravi motivi, nominare un'altra persona come tutore o curatore.

Articolo 1464. Se uno dei coniugi diventa pazzo, indipendentemente dal fatto che sia stato dichiarato o meno incapace, e l'altro non provvede al mantenimento del coniuge pazzo ai sensi dell'articolo 1461, comma 2, fa o omette di fare qualcosa al punto da mettere il coniuge pazzo in una situazione che potrebbe mettere in pericolo il suo corpo o la sua mente, o causare una perdita indebita ai suoi beni, le persone di cui all'articolo 28 o il tutore possono agire l'uno contro l'altro chiedendo il mantenimento del coniuge alienato o chiedendo al tribunale di emettere un ordine per proteggere il coniuge alienato.

Se, al momento dell'introduzione dell'azione alimentare di cui al paragrafo 1, non è ancora stata presa una decisione per conferire al coniuge alienato lo stato di incapace, è necessario presentare un'istanza al tribunale nella stessa causa per ottenere un'ordinanza che conferisca a questo coniuge alienato lo stato di incapace e per nominare l'attore stesso come tutore. Se l'ordinanza di incapacità per il coniuge alienato è stata emessa, è possibile presentare una richiesta di revoca del precedente tutore e di nomina di un nuovo tutore.

Quando chiede al tribunale di ordinare la protezione del coniuge alienato senza pretendere il mantenimento, l'attore non può chiedere al tribunale di ordinare che il coniuge alienato sia considerato incapace o di cambiare tutore. Se le misure di protezione richieste richiedono, a giudizio del tribunale, la nomina o il cambiamento del tutore, il tribunale dovrà prima emettere un'ordinanza che preveda l'esercizio delle attività analoghe previste dal paragrafo 2, e poi emettere un'ordinanza di protezione che ritenga appropriata.

Articolo 1464/1. Durante il processo previsto dall'articolo 1464, il tribunale può, su richiesta, adottare i provvedimenti temporanei che ritiene opportuni per il mantenimento o la protezione del coniuge separato. Se si tratta di un caso di emergenza, si applicano le disposizioni del Codice di procedura civile relative alla richiesta in caso di urgenza.

Capitolo IV - Proprietà dei coniugi

Articolo 1465. Se i coniugi non hanno stipulato, prima del matrimonio, una convenzione speciale sui loro beni, i rapporti tra loro relativi a tali beni sono regolati dalle disposizioni del presente capitolo.

un accordo prematrimoniale (detto anche accordo pre-matrimoniale) contrario all'ordine pubblico o ai buoni costumi, o che preveda che i rapporti tra loro in merito a tali beni siano regolati da una legge straniera, è nullo.

Articolo 1466. Il contratto prematrimoniale è nullo se i termini del contratto prematrimoniale non vengono trascritti nel registro dei matrimoni al momento della registrazione del matrimonio; oppure se non è scritto e firmato da entrambi i coniugi e da almeno due testimoni e trascritto nel registro dei matrimoni al momento della registrazione del matrimonio, indicando che il contratto prematrimoniale è allegato.

Articolo 1467. Dopo il matrimonio, l'accordo prematrimoniale non può essere modificato se non con l'autorizzazione del tribunale.

Quando il tribunale emette un'ordinanza definitiva di modifica o annullamento dell'accordo prematrimoniale, ne informa l'ufficiale di stato civile in modo che possa essere trascritta nel registro dei matrimoni.

Articolo 1468. Le clausole del contratto prematrimoniale non hanno alcun effetto sui diritti dei terzi in buona fede, sia che vengano modificate o annullate dall'ordinanza del tribunale.

Sezione 1469. Qualsiasi accordo stipulato tra marito e moglie durante il matrimonio può essere annullato da uno dei due in qualsiasi momento durante il matrimonio o entro un anno dal giorno dello scioglimento del matrimonio, a condizione che i diritti dei terzi in buona fede rimangano inalterati.

Articolo 1470. I beni di marito e moglie, salvo che siano accantonati come Sin Suan Tua, sono Sin Somros .

Articolo 1471. Il Sin Suan Tua è composto da:

  1. beni appartenenti a uno dei coniugi prima del matrimonio;
  2. i beni destinati all'uso personale, l'abbigliamento o gli ornamenti corrispondenti alla situazione di vita, o gli strumenti necessari all'esercizio della professione dell'uno o dell'altro coniuge;
  3. i beni acquisiti da uno dei coniugi durante il matrimonio attraverso un testamento o una donazione;
  4. il khongman .

Sezione 1472. Per quanto riguarda il Sin Suan Tua, se è stato scambiato con altri beni, se sono stati acquistati altri beni o se è stato acquisito del denaro vendendolo, tali altri beni o il denaro acquisito costituiscono il Sin Suan Tua.

Quando il Sin Suan Tua è stato totalmente o parzialmente distrutto ma sostituito da un altro bene o denaro, questo altro bene è un Sin Suan Tua.

Sezione 1473. Ciascun coniuge è il gestore del proprio Sin Suan Tua.

Articolo 1474. I Sin Somros sono costituiti

  1. i beni acquisiti durante il matrimonio;
  2. i beni acquisiti da uno dei coniugi durante il matrimonio tramite testamento o donazione fatta per iscritto, se dichiarati da tale testamento o atto di donazione come Sin Somros ;
  3. i frutti di Sin Suan Tua.

Se c'è qualche dubbio sul fatto che un bene sia o meno Sin Somros, si presume che sia Sin Somros.

Articolo 1475. Se il Sin Somros è un bene del tipo di cui all'articolo 456 del presente Codice o ha un titolo documentale, il marito o la moglie possono chiedere che il loro nome sia inserito nei documenti come comproprietario.

Sezione 1476 . Per la gestione del Sin Somros nei seguenti casi, marito e moglie devono essere gestori congiunti, oppure uno dei due coniugi deve ottenere il consenso dell'altro:

  1. vendere, permutare, vendere per riscatto, affittare beni a rate, ipotecare, rilasciare l'ipoteca al creditore o trasferire il diritto di ipoteca su beni immobili o mobili ipotecati;
  1. creare o distinguere in tutto o in parte la servitù, il diritto di abitazione, il diritto di superficie, l'usufrutto o l'onere sul bene immobile;
  1. locazione di immobili per un periodo superiore a tre anni;
  1. prestare denaro ;
  1. fare una donazione, a meno che non si tratti di una donazione per scopi caritatevoli, sociali o morali e che sia adeguata allo stato della famiglia;
  1. per fare un compromesso ;
  1. sottoporre una controversia ad arbitrato;
  1. impegnare o dare in pegno il bene a un funzionario competente o al tribunale.

La gestione del Sin Somros in tutti i casi diversi da quelli previsti dal primo comma può essere effettuata solo da uno dei coniugi senza necessità di ottenere il consenso dell'altro.

Articolo 1476/1. Sia il marito che la moglie possono gestire il Sin Somros in modo diverso, in tutto o in parte, dalle disposizioni dell'articolo 1476, a condizione che sia stato stipulato l'accordo prematrimoniale previsto dagli articoli 1465 e 1466. In questo caso, la gestione del Sin Somros avviene in conformità all'accordo prematrimoniale.

Se le specifiche della gestione del Sin Somros nell'accordo prematrimoniale differiscono solo parzialmente dalle disposizioni dell'articolo 1476, la gestione del Sin Somros diversa da quella specificata nell'accordo prematrimoniale sarà effettuata in conformità all'articolo 1476.

Articolo 1477. Ciascuno dei due coniugi ha il diritto di intentare, difendere e intraprendere azioni legali per il mantenimento di Sin Somros o a beneficio di Sin Somros. I debiti derivanti da questo contenzioso, da questa difesa e da questa azione legale sono considerati obblighi da adempiere congiuntamente dai coniugi.

Articolo 1478. Quando uno dei coniugi deve dare il proprio consenso o apporre la propria firma insieme all'altro nella gestione dei beni, ma rifiuta irragionevolmente di dare tale consenso o di apporre la propria firma, o non è in grado di dare tale consenso, quest'ultimo può rivolgersi al Tribunale per ottenere un'ordinanza che conceda la necessaria autorizzazione.

Articolo 1479. Quando un atto di uno dei coniugi richiede il consenso dell'altro coniuge, e se la legge richiede che questo atto sia fatto per iscritto o registrato dal funzionario competente, questo consenso deve essere dato per iscritto.

Articolo 1480. Nella gestione del Sin Somros che deve essere fatta congiuntamente o deve ottenere il consenso dell'altro coniuge ai sensi dell'articolo 1476, se uno dei coniugi ha stipulato un atto giuridico da solo o senza il consenso dell'altro, quest'ultimo può chiedere al tribunale di revocare questo atto giuridico, a meno che non sia stato ratificato dall'altro coniuge, o il terzo abbia agito in buona fede al momento della conclusione dell'atto giuridico. e ha effettuato il contropagamento.

L'azione di revoca dell'atto giuridico da parte del tribunale ai sensi del primo paragrafo non può essere proposta oltre un anno dal giorno in cui la causa che ha motivato la revoca è nota, né oltre dieci anni dal compimento dell'atto giuridico.

Articolo 1481. Nessuno dei due coniugi ha il diritto di disporre del Sin Somros per testamento a favore di altre persone in misura superiore alla propria quota.

Articolo 1482. Se uno dei coniugi è l'unico gestore del Sin Somros, l'altro coniuge ha comunque il diritto di gestire gli affari della casa o di provvedere ai bisogni della famiglia, e le spese che ne derivano vincolano il Sin Somros e il Sin Suan Tua di entrambe le parti.

Se la gestione degli affari domestici o delle esigenze familiari da parte del marito o della moglie comporta una perdita indebita, l'altro coniuge può chiedere al tribunale di vietare o limitare il suo potere.

Articolo 1483. Se uno dei coniugi è l'amministratore unico del Sin Somros, se l'amministratore sta per compiere o compie un atto nella gestione del Sin Somros che sembra comportare un danno indebito, l'altro coniuge può chiedere al tribunale di vietare il compimento di tale atto.

Articolo 1484. Se uno dei coniugi che gestisce il Sin Somros :

  1. gli arreca un danno ingiustificato;
  2. non provvede ai bisogni dell'altro coniuge;
  3. diventa insolvente o contrae debiti superiori alla metà di Sin Somros ;
  4. interferisce con la gestione del Sin Somros da parte dell'altro coniuge senza un ragionevole motivo;
  5. se si scopre che le circostanze sono tali da rovinare Sin Somros ;

l'altro coniuge può chiedere al Tribunale un'ordinanza che lo autorizzi a essere l'unico gestore o a dividere il Sin Somros .

In caso di richiesta presentata ai sensi del paragrafo 1, il tribunale può emettere misure cautelari temporanee per la gestione del Sin Somros . Se si tratta di una situazione di emergenza, si applicano le disposizioni relative alla richiesta in caso di emergenza previste dal Codice di procedura civile.

Articolo 1484/1. In caso di ordinanza del tribunale che vieti o limiti il potere di uno dei coniugi di gestire il Sin Somros, se la causa che ha dato origine all'ordinanza o le circostanze sono successivamente cambiate, uno dei coniugi può chiedere al tribunale di revocare o modificare l'ordinanza che vieta o limita il potere di gestire il Sin Somros. Il tribunale può, a tal fine, emettere qualsiasi ordinanza che ritenga opportuna.

Articolo 1485. Il marito o la moglie possono chiedere al tribunale di essere autorizzati a gestire un determinato Sin Somros o a partecipare alla sua gestione, se tale gestione o partecipazione è più vantaggiosa.

Articolo 1486. Se il tribunale ha emesso una sentenza definitiva o un'ordinanza ai sensi dell'articolo 1482, paragrafo 2, dell'articolo 1483, dell'articolo 1484, dell'articolo 1484/1 o dell'articolo 1485 a favore dell'attore, o dell'articolo 1491, dell'articolo 1492/2 o dell'articolo 1598/17, o se il marito e la moglie sono stati esonerati dal fallimento, il tribunale notifica la questione all'ufficio di registrazione dei matrimoni affinché venga iscritta nel registro dei matrimoni.

Articolo 1487. Nessuno dei due coniugi può pignorare i beni dell'altro durante il matrimonio, ad eccezione del pignoramento effettuato nell'ambito della procedura avviata per l'esercizio delle sue funzioni o per il mantenimento dei diritti tra marito e moglie, come specificamente previsto dal presente codice, o come specificamente previsto dal presente codice per consentire a uno dei coniugi di citare in giudizio l'altro, o per l'assegno dovuto per gli alimenti e le spese in base alla sentenza del Tribunale.

Articolo 1488. Quando uno dei coniugi è personalmente tenuto ad adempiere a un'obbligazione contratta prima o durante il matrimonio, l'adempimento avviene prima sul suo Sin Suan Tua; se l'obbligazione non è completamente adempiuta, viene soddisfatta sulla sua quota di Sin Somros.

Articolo 1489. Quando i due coniugi sono debitori congiunti, l'esecuzione viene effettuata sul Sin Somros e sul Sin Suan Tua dei due coniugi.

Articolo 1490. I debiti che i due coniugi sono tenuti ad eseguire congiuntamente comprendono i seguenti debiti contratti dall'uno o dall'altro coniuge durante il matrimonio:

  1. debiti contratti per gestire gli affari della famiglia e per soddisfare i bisogni della famiglia, o per assicurare il mantenimento, le spese mediche della famiglia e la buona educazione dei figli;
  2. debiti contratti nell'ambito di Sin Somros ;
  3. debiti contratti nell'ambito di un'attività gestita congiuntamente dai coniugi;
  4. debiti contratti da uno dei coniugi nel suo esclusivo interesse, ma ratificati dall'altro.

Articolo 1491. Se uno dei coniugi viene dichiarato fallito, il Sin Somros viene diviso per legge a partire dalla data della dichiarazione.

Articolo 1492. Dopo la divisione del Sin Somros ai sensi dell'articolo 1484, paragrafo 2, dell'articolo 1491 o dell'articolo 1598/17, paragrafo 2, la parte così divisa diventa il Sin Suan Tua di ciascun coniuge. Qualsiasi bene ottenuto dopo la divisione da uno dei due coniugi è il Sin Suan Tua di quel coniuge e non è considerato Sin Somros. I beni acquisiti successivamente dal coniuge tramite testamento o donazione scritta ai sensi dell'articolo 1474(2) diventano Sin Suan Tua di marito e moglie in parti uguali.

I frutti del Sin Suan Tua accumulati dopo aver condiviso il Sin Somros sono il Sin Suan Tua.

Articolo 1492/1. Se la divisione del Sin Somros è stata effettuata per ordine del tribunale, la revoca della divisione viene effettuata su richiesta di uno dei coniugi e il tribunale ha emesso un'ordinanza in tal senso. Se uno dei coniugi si oppone a tale richiesta, il tribunale può ordinare la revoca della divisione del Sin Somros solo se la causa della divisione del Sin Somros è venuta meno.

Una volta che la condivisione del Sin Somros ai sensi del paragrafo 1 è stata revocata o sospesa perché il marito o la moglie è stato dimesso dal fallimento, i beni che costituiscono il Sin Suan Tua alla data del provvedimento del tribunale o alla data della sua liberazione dal fallimento rimangono gli stessi del Sin Suan Tua.

Articolo 1493. Quando il Sin Somros è stato ceduto, entrambi i coniugi sono tenuti a pagare le spese domestiche in proporzione all'importo del rispettivo Sin Suan Tua.

Capitolo V - Annullamento

Articolo 1494. Il matrimonio è nullo solo alle condizioni previste dal presente capitolo.

Articolo 1495. Il matrimonio contratto contro gli articoli 1449, 1450, 1452 e 1458 è nullo.

Articolo 1496. La nullità di un matrimonio contratto in violazione degli articoli 1449, 1450 e 1458 può essere pronunciata solo da una sentenza del tribunale.

I coniugi, i genitori o i discendenti del coniuge possono richiedere una sentenza del tribunale che dichiari la nullità del matrimonio. Se non ci sono queste persone, qualsiasi interessato può chiedere al Procuratore generale di adire il tribunale per questa richiesta.

Articolo 1497. Ogni persona interessata può invocare o richiedere una sentenza del tribunale che stabilisca la nullità del matrimonio contratto ai sensi dell'articolo 1452.

Articolo 1497/1. In caso di sentenza definitiva del tribunale che dichiari la nullità di un matrimonio, il tribunale notifica il caso all'ufficio di registrazione dei matrimoni affinché venga trascritto nel registro dei matrimoni.

Articolo 1498. L'annullamento del matrimonio non crea un rapporto patrimoniale tra marito e moglie.

In caso di nullità del matrimonio, i beni posseduti o acquistati dall'una o dall'altra parte prima o dopo il matrimonio, così come i frutti che ne derivano, rimangono di proprietà di questa parte. I beni acquisiti in comune vengono divisi in parti uguali, a meno che il tribunale non ritenga opportuno e decida diversamente, tenendo conto degli obblighi familiari e del reddito di entrambe le parti, nonché della loro situazione di vita. comprese tutte le altre circostanze.

Articolo 1499. Un matrimonio dichiarato nullo in virtù dell'articolo 1449, dell'articolo 1450 o dell'articolo 1458 non pregiudica il diritto acquisito con questo matrimonio prima della pronuncia della sentenza definitiva di nullità del matrimonio da parte della parte sposata in buona fede.

Il matrimonio dichiarato nullo ai sensi dell'articolo 1452 non pregiudica il diritto acquisito con il matrimonio prima che la causa di nullità del matrimonio fosse conosciuta dall'uomo o dalla donna. Tuttavia, tale matrimonio non rende uno dei coniugi erede legale dell'altro e non apre il diritto all'eredità dell'altro coniuge.

Nel caso di un matrimonio ritenuto nullo perché contrario agli articoli 1449, 1450, 1458 o 1452, se una delle parti ha agito in buona fede, può chiedere un risarcimento. Tuttavia, se questo matrimonio mette la parte in buona fede in una situazione di indigenza a causa dell'insufficienza del reddito che deriva dai suoi beni o dall'attività che esercitava prima della pronuncia della sentenza definitiva di nullità del matrimonio o prima che la nullità del suo matrimonio divenisse nota, a seconda dei casi, tale parte può anche richiedere l'indennità di sussistenza, e le disposizioni dell'articolo 1526, paragrafo 1, e dell'articolo 1528 s si applicano alla richiesta di indennità di sussistenza in questo caso, mutatis mutandis.

Il termine di prescrizione per la richiesta di un indennizzo o di un'indennità di sussistenza ai sensi del paragrafo 3 è di due anni dalla data della pronuncia della sentenza definitiva che dichiara l'annullamento del matrimonio nel caso di un matrimonio contratto contro l'articolo 1449, l'articolo 1450 o l'articolo 1448, o dal giorno in cui l'annullamento del matrimonio è diventato noto nel caso di un matrimonio contratto contro l'articolo 1452.

Articolo 1499/1. In caso di nullità del matrimonio, l'accordo tra i coniugi in merito alla parte che eserciterà la potestà su un figlio, o a una delle parti o a entrambe le parti che saranno responsabili dell'importo del contributo al mantenimento del figlio. deve essere stipulato per iscritto. In mancanza di accordo, la Corte decide sulla questione. Nel prendere questa decisione, se vi sono motivi per privare il coniuge della potestà genitoriale ai sensi dell'articolo 1582, il tribunale può emettere un'ordinanza per privare il coniuge di tale potestà e nominare una terza persona come tutore tenendo conto della felicità e dell'interesse del bambino, e le disposizioni dell'articolo 1521 si applicano, mutatis mutandis.

Articolo 1500. Il matrimonio dichiarato nullo non pregiudica i diritti acquisiti da un terzo in buona fede prima dell'iscrizione del matrimonio nullo nel registro dei matrimoni, ai sensi dell'articolo 1497/1.

Capitolo VI - Cessazione del matrimonio

Articolo 1501. Il matrimonio cessa per morte, divorzio o annullamento da parte del tribunale.

Articolo 1502. Un matrimonio annullabile termina con l'annullamento deciso dal tribunale.

Articolo 1503. Il Tribunale non può essere investito di una domanda di annullamento del matrimonio per nullità, a meno che i coniugi non abbiano rispettato le disposizioni degli articoli 1448, 1505, 1506, 1507 e 1509.

Articolo 1504. Una persona interessata diversa dai genitori o dal tutore che hanno dato il loro consenso al matrimonio ha il diritto di chiedere l'annullamento del matrimonio per nullità.

Se il tribunale non ha annullato il matrimonio prima che l'uomo e la donna abbiano raggiunto l'età prevista dall'articolo 1448 o se la donna è rimasta incinta prima di tale età, il matrimonio è considerato valido dal momento in cui è stato contratto.

Articolo 1505. Un matrimonio contratto a causa di un errore sull'identità dell'altro coniuge è considerato nullo.

Il diritto di chiedere l'annullamento del matrimonio per errore di identità del coniuge si estingue allo scadere di un periodo di novanta giorni dalla data del matrimonio.

Articolo 1506. Il matrimonio è annullabile se è stato contratto dai coniugi a causa di una frode tale che, senza questa frode, il matrimonio non sarebbe stato contratto.

Le disposizioni del primo comma non si applicano nel caso in cui l'altro coniuge non fosse a conoscenza della frode commessa da un terzo.

Il diritto di chiedere l'annullamento del matrimonio per frode si estingue dopo la scadenza di un periodo di novanta giorni dal giorno in cui il coniuge ha saputo o avrebbe dovuto sapere della frode, o dopo la scadenza di un periodo di un anno dalla data del matrimonio.

Articolo 1507. Il matrimonio è annullabile se viene contratto dai coniugi a causa di una costrizione tale che, senza di essa, il matrimonio non sarebbe stato contratto.

Il diritto di chiedere l'annullamento del matrimonio per costrizione si estingue allo scadere di un anno dal giorno in cui il coniuge viene liberato dalla costrizione.

Articolo 1508. Quando il matrimonio è annullabile per errore sull'identità del coniuge, per frode o coercizione, solo il coniuge che ha commesso un errore sull'identità dell'altro o che è stato indotto a contrarre il matrimonio con frode o coercizione può chiedere l'annullamento del matrimonio.

Se la persona che ha diritto a chiedere l'annullamento del matrimonio è stata dichiarata incapace, può chiedere l'annullamento del matrimonio anche la persona che può chiedere al tribunale un'ordinanza che renda incapace un infermo di mente, ai sensi dell'articolo 29. Quando la persona autorizzata a chiedere l'annullamento del matrimonio è un infermo di mente che non è ancora stato dichiarato incapace, può chiedere l'annullamento del matrimonio, ma deve allo stesso tempo chiedere al tribunale di ordinare che sia considerato un incapace. Se il tribunale emette un'ordinanza di revoca della domanda di dichiarazione di incapacità, emetterà anche un'ordinanza di revoca della domanda di annullamento del matrimonio presentata da quella persona.

L'ordinanza del tribunale che revoca la domanda di annullamento del matrimonio presentata dalla persona ai sensi del paragrafo 2 non pregiudica il diritto del coniuge di chiedere l'annullamento del matrimonio, a condizione che il coniuge eserciti il suo diritto entro il termine rimanente. Se il tempo rimanente è inferiore a sei mesi dal giorno in cui è stata emessa l'ordinanza del tribunale che revoca la domanda di annullamento del matrimonio presentata da detta persona, o se non c'è tempo rimanente, il tempo è prorogato di conseguenza fino alla scadenza di un periodo di sei mesi dal giorno in cui è stata emessa l'ordinanza del tribunale che revoca la domanda di annullamento del matrimonio presentata da detta persona.

Articolo 1509. Il matrimonio contratto senza il consenso delle persone di cui all'articolo 1454 è nullo.

Articolo 1510. Quando il matrimonio è annullabile perché è stato contratto senza il consenso delle persone di cui all'articolo 1454, solo la persona che può dare il proprio consenso ai sensi dell'articolo 1454 può chiedere l'annullamento del matrimonio.

Il diritto di chiedere l'annullamento del matrimonio ai sensi della presente sezione si estingue quando il marito ha raggiunto il ventesimo anno di età o quando la moglie è rimasta incinta.

L'azione di annullamento del matrimonio ai sensi della presente sezione si prescrive in un anno dal giorno in cui il matrimonio è stato conosciuto.

Articolo 1511. Il matrimonio annullato con sentenza del tribunale si considera concluso il giorno in cui la sentenza diventa definitiva; tuttavia, può essere invocato a danno dei diritti dei terzi in buona fede solo se l'annullamento del matrimonio è stato registrato.

Articolo 1512. Le disposizioni relative all'esito del divorzio con sentenza del tribunale si applicano, mutatis mutandis, all'esito dell'annullamento del matrimonio.

Articolo 1513-Serisulta che il coniuge citato in giudizio per l'annullamento del matrimonio era a conoscenza della causa di annullamento, è tenuto a riparare il danno causato al corpo, alla reputazione o ai beni dell'altro coniuge da questo matrimonio, e le disposizioni dell'articolo 1525 si applicano mutatis mutandis.

Se l'altro coniuge si trova in stato di bisogno a causa dell'annullamento del matrimonio ai sensi del primo comma e non ricava redditi sufficienti dai suoi beni o dall'attività che svolgeva durante il matrimonio, il coniuge contro il quale è stata intentata l'azione è tenuto a pagare anche gli assegni di sussistenza previsti dall'articolo 1526.

Articolo 1514. Il divorzio può essere pronunciato solo per mutuo consenso o per sentenza del tribunale.

Il divorzio consensuale deve essere scritto e certificato dalle firme di almeno due testimoni.

Articolo 1515. Quando il matrimonio è stato registrato in conformità alle disposizioni del presente codice, il divorzio consensuale è valido solo se la registrazione viene effettuata da entrambi i coniugi.

Articolo 1516. I motivi che giustificano il procedimento di divorzio sono i seguenti:

  1. se uno dei coniugi ha mantenuto o onorato un'altra persona come moglie o marito, ha commesso adulterio o ha avuto rapporti sessuali regolari con questa persona, l'altro coniuge può intentare un'azione di divorzio;
  2. uno dei due coniugi ha commesso una colpa, di natura penale o meno, se ha provocato la morte dell'altro:
  1. una grave vergogna;
  2. essere insultati per essere odiati o per continuare ad essere marito o moglie del coniuge che ha commesso il torto; oppure
  3. di subire un danno o un fastidio eccessivo, tenuto conto della sua condizione, della sua situazione e della sua convivenza come marito e moglie;

quest'ultimo può chiedere il divorzio;

  1. se uno dei coniugi ha causato all'altro gravi danni o torture al corpo o alla mente, o ha gravemente insultato lui o i suoi ascendenti, l'altro coniuge può chiedere il divorzio;
  1. se uno dei due coniugi ha abbandonato l'altro per più di un anno, quest'ultimo può chiedere il divorzio;
  1. (4/1) uno dei coniugi è stato condannato con sentenza definitiva dal tribunale ed è stato detenuto per più di un anno per un reato commesso senza la partecipazione, il consenso o la conoscenza dell'altro, e la convivenza come marito e moglie causerà all'altra parte un danno o un fastidio eccessivo, quest'ultima può chiedere il divorzio;
  1. (4/2) Marito e moglie si separano volontariamente perché non riescono a convivere pacificamente per più di tre anni, o vivono separati per più di tre anni per ordine del tribunale, uno dei due coniugi può chiedere il divorzio;
  1. uno dei coniugi è stato dichiarato disperso o ha lasciato il suo domicilio o la sua residenza da più di tre anni, senza che si sappia se sia vivo o morto;
  1. uno dei coniugi ha omesso di fornire all'altro il sostegno e l'assistenza necessari, o ha commesso atti gravemente pregiudizievoli per il rapporto tra marito e moglie, al punto che l'altro ha subito un indebito turbamento; tenendo conto dello stato, della situazione e della convivenza tra marito e moglie, quest'ultima può introdurre una richiesta di divorzio;
  1. uno dei coniugi è stato colpito da infermità mentale per più di tre anni ininterrottamente e tale infermità è difficile da curare, per cui non si può prendere in considerazione la continuazione del matrimonio; l'altro coniuge può chiedere il divorzio;
  1. se uno dei coniugi ha violato un impegno di buona condotta che aveva contratto, l'altro coniuge può chiedere il divorzio;
  1. uno dei coniugi è affetto da una malattia contagiosa e pericolosa, incurabile e in grado di causare danni all'altro, quest'ultimo può chiedere il divorzio;
  1. se uno dei coniugi soffre di un handicap fisico che impedisce in modo permanente la convivenza, l'altro può chiedere il divorzio.

Articolo 1517. L'azione di divorzio non può essere intentata dal marito o dalla moglie, a seconda dei casi, se il coniuge ha acconsentito o è stato complice degli atti di cui all'articolo 1516, paragrafi 1 e 2, su cui si fonda l'azione di divorzio.

Se il motivo della domanda di divorzio di cui all'articolo 1516, comma 10, deriva da un atto dell'altro coniuge, la domanda di divorzio fondata su tale motivo non può essere proposta da quest'ultimo.

Quando è stata proposta l'azione di divorzio fondata sul motivo di cui all'articolo 1516, comma 8, il tribunale non può concedere il divorzio se il comportamento del marito o della moglie all'origine dell'esecuzione dell'obbligo è una causa minore o irrilevante rispetto alla pacifica convivenza tra marito e moglie.

Articolo 1518. Il diritto di proporre l'azione di divorzio si estingue se il coniuge che ne ha diritto ha commesso un atto che dimostra di perdonare all'altro l'atto che ha dato origine al diritto di proporre l'azione di divorzio.

Articolo 1519. Nel caso in cui uno dei coniugi sia affetto da infermità di mente e se esiste un motivo per l'azione di divorzio, sia precedente che successivo all'infermità di mente, la persona legittimata a chiedere al tribunale di ordinare che il procedimento sia considerato incapace ai sensi dell'articolo 28* ha il potere di intentare un'azione di divorzio e di liquidazione dei beni contro l'altro coniuge. In questo caso, se il tribunale non ha ancora emesso un'ordinanza di riconoscimento dell'incapacità del primo coniuge, questa persona chiede al tribunale, nella stessa causa, di ordinare che il coniuge alienato sia considerato un incapace.

Se lo ritiene opportuno, può anche chiedere al giudice di emettere l'ordinanza di cui agli articoli 1526 e 1530.

Se il presunto coniuge alienato non è ancora stato giudicato incapace e se il Tribunale ritiene che non debba essere giudicato incapace, la causa viene archiviata. Se il coniuge è ritenuto incapace di intendere e di volere, ma la sentenza di divorzio non è ancora stata pronunciata, il Tribunale dichiara l'incapacità del coniuge e non può prendere una decisione sul tutore o nominare un'altra persona come tutore ai sensi dell'articolo 1463, mentre la domanda di divorzio è respinta, e il Tribunale può a questo proposito prendere una decisione che determina gli assegni di sussistenza. Se il coniuge è considerato insano e deve essere giudicato dal tribunale come incapace e la richiesta di divorzio deve essere accolta, il tribunale emette un'ordinanza in cui considera il coniuge come una persona incapace, nomina un tutore e autorizza il divorzio.

Se il tribunale ritiene che il motivo su cui si basa la domanda di divorzio non corrisponda allo stato del coniuge incapace che sta per divorziare, o che non sia opportuno in queste circostanze autorizzare il divorzio, il tribunale non può pronunciare il decreto che pronuncerà il divorzio.

Articolo 1520. In caso di divorzio consensuale, i coniugi devono stipulare un accordo scritto per l'esercizio della potestà genitoriale su ciascuno dei figli. In mancanza di tale accordo o in assenza di un accordo, la questione è decisa dal tribunale.

In caso di divorzio pronunciato dal Tribunale, il giudice incaricato di giudicare la causa deve anche decidere che l'autorità parentale su ciascuno dei figli appartiene all'una o all'altra delle parti. Se nel corso di questo processo si ritiene opportuno privare questo coniuge della potestà genitoriale ai sensi dell'articolo 1582, il tribunale può emettere un'ordinanza che priva questo coniuge della potestà genitoriale e nomina una terza persona come tutore. tenendo conto della felicità e dell'interesse del bambino.

Articolo 1521. Se risulta che la persona che esercita la potestà genitoriale di tutore ai sensi dell'articolo 1520 si comporta male o si verifica un cambiamento delle circostanze dopo la nomina, il tribunale ha il potere di emettere un'ordinanza per la nomina di un nuovo tutore, tenendo conto della felicità e degli interessi del minore.

Articolo 1522. In caso di divorzio consensuale, deve essere stipulato un accordo, contenuto nell'accordo di divorzio, per determinare chi, tra i due coniugi o tra uno di essi, contribuirà al mantenimento dei figli e quale sarà l'ammontare di tale contributo.

In caso di divorzio per decisione del tribunale o se l'accordo di divorzio non contiene alcuna disposizione relativa al mantenimento dei figli, è il tribunale a decidere.

Articolo 1523. In caso di divorzio pronunciato dal tribunale per il motivo previsto dall'articolo 1516, paragrafo 1, il marito o la moglie hanno diritto a un risarcimento da parte del marito o della moglie e dell'altra moglie o dell'adulterio, a seconda dei casi.

Il marito ha il diritto di chiedere un risarcimento a chiunque si sia approfittato della moglie in modo adulterino, e la moglie ha il diritto di chiedere un risarcimento a un'altra donna che abbia apertamente mostrato i suoi rapporti adulterini con il marito della prima. Tuttavia, il marito o la moglie non hanno il diritto di chiedere un risarcimento se hanno acconsentito all'atto compiuto dall'altra parte ai sensi dell'articolo 1516, paragrafo 1, o se hanno permesso all'altra persona di agire come previsto dal paragrafo 2.

Articolo 1524. Se la causa dell'azione di divorzio ai sensi dell'articolo 1516, paragrafi 3, 4 o 6, deriva da un atto della parte offesa con l'intenzione di rendere l'altra parte così intollerabile da richiedere un'azione di divorzio, l'altra parte ha diritto a un risarcimento da parte della parte offesa.

Articolo 1525. L'indennizzo previsto dagli articoli 1523 e 1524 è deciso dal tribunale in base alle circostanze e il tribunale può decidere di concedere un indennizzo alla controparte.

Nel caso in cui la persona che deve pagare l'indennizzo sia il coniuge della controparte, si tiene conto anche della quota di proprietà ricevuta dal primo durante la liquidazione del Sin Somros a causa del divorzio.

Articolo 1526. In caso di divorzio, se il motivo del divorzio deriva dalla colpa di una sola delle parti e se il divorzio comporta l'indigenza dell'altra parte che non trae reddito sufficiente dai suoi beni o dagli affari che svolgeva durante il matrimonio, quest'ultima ha il diritto di chiedere che gli assegni di sussistenza siano versati dalla parte offesa. Il tribunale può decidere se concedere o meno gli assegni di sussistenza tenendo conto della capacità del donatore e della situazione del beneficiario, e le disposizioni degli articoli 1598/39, 1598/40 e 1598/41 si applicano mutatis mutandis.

Il diritto a richiedere l'assegno di mantenimento si estingue se non viene invocato in via principale o riconvenzionale nell'azione di divorzio.

Articolo 1527. Se il divorzio è pronunciato per infermità di mente ai sensi dell'articolo 1516, paragrafo 7, o a causa di una malattia trasmissibile e pericolosa ai sensi dell'articolo 1516, paragrafo 9, l'altro coniuge deve fornire un assegno di sostegno al coniuge alienato o affetto dalla malattia, ai sensi dell'articolo 1526, mutatis mutandis.

Articolo 1528. Se il beneficiario dell'indennità di sussistenza si risposa, il diritto all'indennità di sussistenza cessa.

Articolo 1529. I diritti di azione basati su uno dei motivi previsti dall'articolo 1516, paragrafi 1, 2, 3 o 6, o dall'articolo 1523 si estinguono dopo un anno dal momento in cui il fatto che può essere addotto dall'attore è stato conosciuto o avrebbe dovuto essere conosciuto da quest'ultimo.

I motivi per i quali una domanda di divorzio non può più essere fondata possono comunque essere dimostrati a sostegno di un'altra domanda di divorzio fondata su altri motivi.

Articolo 1530. Mentre è in corso il procedimento di divorzio, il tribunale può, su richiesta di una delle parti, emettere qualsiasi ordinanza provvisoria che ritenga opportuna, anche per quanto riguarda il Sin Somros, l'alloggio, il mantenimento dei coniugi e la custodia e il mantenimento dei figli.

Articolo 1531. Se il matrimonio è stato registrato secondo la legge, il divorzio consensuale ha effetto a partire dalla registrazione.

Il divorzio con sentenza del tribunale ha effetto dal momento in cui la sentenza diventa definitiva; tuttavia, questa sentenza può essere opposta ai diritti di terzi in buona fede solo se il divorzio è stato registrato.

Articolo 1532. Dopo il divorzio, i beni dei coniugi sono soggetti a liquidazione.

Ma tra coniugi,

  1. in caso di divorzio consensuale, la liquidazione si applica ai beni dei coniugi così come erano alla data di registrazione del divorzio;
  2. in caso di divorzio con sentenza, la liquidazione si applica ai beni dei coniugi così come erano il giorno dell'introduzione della causa di divorzio davanti al tribunale.

Articolo 1533. In caso di divorzio, i Sin Somros vengono divisi in parti uguali tra l'uomo e la donna.

Articolo 1534. Se uno dei coniugi ha disposto del Sin Somros a suo esclusivo vantaggio, o lo ha fatto con l'intenzione di danneggiare l'altro, o lo ha fatto senza il consenso dell'altro nel caso in cui la legge richieda il consenso dell'altro, o lo ha deliberatamente distrutto, sarà considerato, ai fini della divisione del Sin Somros ai sensi dell'articolo 1533, come se tale bene fosse sopravvissuto. Se la quota di Sin Somros che l'altro riceverà non è completa rispetto a quella che avrebbe dovuto ricevere, la parte che ha commesso l'illecito è tenuta a recuperare gli arretrati dalla sua quota di Sin Somros o Sin Suan Tua.

Articolo 1535. Alla fine del matrimonio, l'uomo e la donna sono responsabili dei debiti comuni in parti uguali.

Titolo II - Genitori e figli

Capitolo I - Genitorialità

Articolo 1536. Il figlio nato da una donna durante il matrimonio o entro trecentodieci giorni dallo scioglimento del matrimonio si presume essere figlio legittimo del marito o dell'uomo che era il marito, a seconda dei casi.

Le disposizioni del primo comma si applicano al figlio nato da una donna prima che il matrimonio sia stato dichiarato nullo con sentenza definitiva del tribunale, o entro trecentodieci giorni dalla data di tale sentenza definitiva. .

Articolo 1537. Se la moglie ha contratto un nuovo matrimonio e ha dato alla luce un figlio entro trecentodieci giorni dalla data dello scioglimento del matrimonio, si presume che il figlio sia figlio legittimo del nuovo marito e non si applica la presunzione di cui all'articolo 1536 che il figlio sia figlio legittimo dell'ex marito, purché vi sia una sentenza che dichiari che il figlio non è figlio legittimo del nuovo marito.

Articolo 1538. Se l'uomo o la donna hanno contratto il matrimonio in violazione dell'articolo 1452, si presume che il bambino nato durante il matrimonio sia figlio legittimo del marito il cui ultimo matrimonio è stato registrato nel registro dei matrimoni.

Nel caso in cui la donna abbia contratto il matrimonio contro l'articolo 1452, si applica la presunzione di cui all'articolo 1536, a condizione che vi sia una sentenza definitiva che dichiari che il bambino non è figlio legittimo. del marito il cui ultimo matrimonio è stato registrato nel registro dei matrimoni.

Le disposizioni del primo comma si applicano al figlio nato entro trecentodieci giorni dalla data della sentenza definitiva che pronuncia l'annullamento del matrimonio contratto in violazione dell'articolo 1452.

Articolo 1539. Nel caso in cui si presuma che il figlio sia figlio legittimo del marito o dell'uomo che era il marito ai sensi dell'articolo 1536, dell'articolo 1537 o degli articoli 1537 o 1538, il marito o l'uomo che era il marito può ripudiare il figlio, agendo contro il figlio e la madre congiuntamente, e a condizione che non abbia convissuto con la madre del figlio. Il marito o l'uomo che era marito può ripudiare il figlio, agendo contro il figlio e la madre congiuntamente, e a condizione che non abbia convissuto con la madre del bambino durante il periodo del concepimento, cioè il periodo che va dal centottantesimo giorno al trecentodecimo giorno incluso, prima della nascita del bambino, o che non poteva essere il padre del bambino per altre ragioni di impossibilità.

L'azione può essere intentata contro il figlio solo se, al momento dell'azione, la madre del bambino non è in vita. Quando il bambino non è in vita, indipendentemente dal fatto che la madre del bambino sia viva o meno, si può chiedere al tribunale di dichiarare che il bambino non è figlio legittimo. Se la madre o l'erede del bambino è ancora in vita, il tribunale invia una copia dell'istanza a questa persona e può, se lo ritiene opportuno, inviare una copia dell'istanza anche al ministero. pubblico affinché prenda in considerazione la possibilità di portare avanti la causa per conto del bambino.

Articolo 1540. ( Abrogato )

Articolo 1541. L'azione di ripudio di un figlio non può essere intentata dal marito o da colui che era il marito se risulta che quest'ultimo ha fatto iscrivere la nascita del figlio nel registro delle nascite come suo figlio legittimo o che ha disposto o accettato che fosse iscritto nel registro delle nascite.

Articolo 1542. L'azione di ripudio del figlio deve essere proposta dall'uomo che è o era il marito entro un anno dalla nascita del figlio. In ogni caso, l'azione non può essere proposta oltre dieci anni dalla nascita del figlio.

In caso di sentenza che dichiari che il bambino non è figlio legittimo del nuovo marito ai sensi dell'articolo 1537 o del marito dell'ultimo matrimonio ai sensi dell'articolo 1538, se il marito dell'uomo che era il marito e che si presume essere il padre del bambino ai sensi dell'articolo 1536, deve proporre l'azione entro un anno dal momento in cui la sentenza definitiva è stata portata a sua conoscenza.

Articolo 1543. Se l'uomo che era o era il marito e che ha intentato un'azione di ripudio del figlio muore prima che la questione diventi definitiva, una persona che ha il diritto di ereditare con il figlio o una persona il cui diritto all'eredità sarebbe privato a causa della nascita del figlio può presentare una richiesta di sostituzione o può essere chiamata a sostituirsi al defunto.

Articolo 1544. L'azione di ripudio di un figlio può essere proposta da chi ha il diritto di eredità con il figlio o da chi il diritto di eredità verrebbe meno a causa della nascita del figlio nei seguenti casi:

  1. l'uomo che è o era il marito è morto prima della scadenza del termine entro il quale avrebbe potuto intentare l'azione;
  1. il figlio è nato dopo la morte dell'uomo che è o era il marito. L'azione di ripudio del figlio di cui al punto 1 deve essere proposta entro sei mesi dal momento in cui la morte dell'uomo che è o era il marito è stata portata a conoscenza di questa persona. In ogni caso, l'azione non può essere proposta oltre dieci anni dalla nascita del figlio.

Le disposizioni dell'articolo 1539 si applicano, mutatis mutandis , alla proposizione dell'azione di ripudio del minore .

Articolo 1545. Un figlio può chiedere al Procuratore generale di promuovere l'azione prevista dall'articolo 1536 per il ripudio di essere figlio legittimo del marito della madre se viene a sapere che non è figlio ereditario. del marito della madre.

Se il minore viene a conoscenza, prima di diventare maggiorenne, di non essere figlio legittimo del marito di sua madre, l'azione del pubblico ministero non può essere esercitata dopo un anno dalla data in cui è diventato maggiorenne. Nell'ambito dell'azione di cui al paragrafo 1, il pubblico ministero non può esercitare l'azione dopo un anno dalla data di compimento della maggiore età. Se il figlio ne è venuto a conoscenza dopo che è diventato sui juris , l'azione del pubblico ministero può essere proposta solo entro un anno dal giorno in cui i fatti sono stati portati a sua conoscenza.

Articolo 1546. Il figlio nato da una donna non sposata con un uomo è considerato figlio legittimo di questa donna.

Articolo 1547. Il figlio nato da genitori non sposati tra loro è legittimo per il successivo matrimonio dei genitori, per la registrazione effettuata su richiesta del padre o per una sentenza del tribunale.

Articolo 1548. Quando la legittimazione è richiesta dal padre, il bambino e la madre devono dare il loro consenso al richiedente.

Se il bambino e la madre non si presentano all'ufficiale dello stato civile per dare il loro consenso, l'ufficiale dello stato civile notifica al bambino e alla madre la domanda di registrazione del padre. Se il figlio o la madre non sollevano obiezioni o non danno il loro consenso entro sessanta giorni dall'accettazione della notifica da parte del figlio o della madre, si presume che il figlio o la madre non diano il loro consenso. Il termine è esteso a centottanta giorni se il bambino o la madre hanno soggiornato fuori dalla Thailandia.

Se il bambino o la madre sollevano l'obiezione che il richiedente non è il padre, o non dà il suo consenso, o non è in grado di dare il suo consenso, la registrazione della legittimazione deve essere effettuata con una sentenza del tribunale.

Dopo che il Tribunale ha emesso la sentenza di registrazione della legittimazione e la sentenza è stata presentata all'ufficiale di stato civile per la registrazione, l'ufficiale di stato civile procede alla registrazione.

Articolo 1549. Quando il cancelliere ha notificato al figlio e alla madre la domanda di legittimazione ai sensi dell'articolo 1548, indipendentemente dal fatto che il figlio e la madre si oppongano o meno alla domanda ai sensi dell'articolo 1548, il figlio o la madre possono, entro un termine non superiore a novanta giorni dalla notifica al figlio o alla madre, notificare al cancelliere di registrare che il richiedente non è una persona in grado di esercitare parzialmente o totalmente la potestà genitoriale.

Anche se la registrazione della legittimazione ai sensi dell'articolo 1548 è stata effettuata, se c'è stata una notifica del bambino e della madre ai sensi del paragrafo 1, il padre del bambino non può esercitare parzialmente o totalmente la potestà genitoriale che era stata notificata dal bambino o dalla madre fino a quando il tribunale non pronuncia una sentenza che autorizza il padre del bambino ad esercitare parzialmente o totalmente la potestà genitoriale, oppure siano trascorsi novanta giorni da quando l'ufficiale di stato civile è stato informato dal bambino o dalla madre dell'impossibilità di registrare la legittimazione per essere la persona incapace di esercitare in tutto o in parte la potestà genitoriale.

In caso di sentenza del tribunale che dichiari che il richiedente la registrazione della legittimazione non è la persona in grado di esercitare in tutto o in parte la potestà genitoriale o di essere il tutore.

Articolo 1550. ( abrogato )

Articolo 1551. In caso di opposizione al richiedente la registrazione della legittimazione per il fatto che non è il padre del bambino, se il richiedente la registrazione della legittimazione ha presentato un'azione in tribunale per ottenere una sentenza che lo riconosca come padre del bambino, il bambino o la madre possono chiedere al tribunale di registrare la legittimazione. Il bambino o la madre possono chiedere al tribunale, nello stesso caso, di dichiarare che il richiedente la registrazione della legittimazione non è idoneo a esercitare tutta o parte della potestà genitoriale pur essendo il vero padre del bambino. In questo caso, le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 1599 si applicano mutatis mutandis.

Articolo 1552. Se il bambino non ha madre o ha una madre, ma quest'ultima è stata parzialmente o totalmente privata della sua potestà genitoriale e l'altra persona è stata nominata dal tribunale come tutore parzialmente o totalmente prima della registrazione della legittimazione.

Il padre che ha avviato la registrazione della legittimazione può, se ritiene che, nell'interesse del bambino, sia lui a dover esercitare la potestà genitoriale in tutto o in parte, chiedere al tribunale di emettere un'ordinanza che privi il tutore di una parte o di tutta la tutela, per esercitare la potestà genitoriale per la maggiore felicità e interesse del bambino. Il tribunale può emettere un'ordinanza che priva il tutore di una parte o di tutta la tutela e rende il padre la persona che esercita la potestà genitoriale.

Articolo 1553. ( Abrogato )

Articolo 1554. Ogni persona interessata può, entro un termine di tre mesi dal momento in cui è venuta a conoscenza della registrazione della legittimazione, chiedere al tribunale di annullare la registrazione in quanto la persona di cui è stata registrata la legittimazione non è il padre del bambino. In ogni caso, l'azione non può essere proposta dopo la scadenza del termine di dieci anni dalla data di registrazione.

Articolo 1555. L'azione di legittimazione può essere proposta solo nei seguenti casi:

  • quando c'è stato uno stupro, un rapimento o un sequestro della madre durante il periodo in cui avrebbe potuto avvenire il concepimento;
  • quando c'è stata una fuga o una seduzione della madre durante il periodo in cui avrebbe potuto avvenire il concepimento;
  • quando esiste un documento del padre che riconosce il bambino come suo;
  • nel registro delle nascite risulta che il bambino è figlio o figlia dell'uomo che ha dichiarato la nascita, o che tale dichiarazione è stata fatta a conoscenza dell'uomo;
  • quando c'è stata una convivenza aperta tra il padre e la madre durante il periodo in cui avrebbe potuto avvenire il concepimento;
  • quando il padre ha avuto rapporti sessuali con la madre durante il periodo in cui avrebbe potuto avvenire il concepimento e c'è motivo di credere che non sia figlio di un altro uomo;
  • quando c'è stata una reputazione comune e continua ad essere figlio legittimo. Lo status di figlio legittimo derivante da una reputazione comune e continuativa è stabilito da fatti che dimostrano la relazione tra il padre e il figlio, attestata dai legami del figlio con la famiglia a cui dichiara di appartenere, come il fatto che il padre abbia provveduto all'educazione o al mantenimento del figlio, o che abbia permesso al figlio di usare il suo cognome o altri fatti.

In ogni caso, se l'uomo è ritenuto incapace di essere padre, il caso è chiuso.

Articolo 1556. L'azione di legittimazione può essere proposta dal rappresentante legale del minore se questi è minorenne e non ha ancora compiuto quindici anni. Se non c'è un rappresentante legale o se il rappresentante legale non può esercitare le sue funzioni, un parente stretto o il pubblico ministero possono chiedere al tribunale di nominare un rappresentante ad litem per promuovere l'azione in nome del minore.

Dopo il compimento del 15° anno di età, il minore deve intentare l'azione da solo e non è necessario il consenso del rappresentante legale.

Dopo aver raggiunto l'età sui juris , l'azione deve essere intentata entro un anno dal giorno in cui è diventato sui juris.

Se il figlio è morto durante il periodo in cui ha il diritto di proporre l'azione di legittimazione, il suo discendente può proporre l'azione di legittimazione. Se il discendente conosce il motivo dell'azione di legittimazione prima della morte del figlio, l'azione deve essere proposta dal primo entro un anno dalla morte del figlio se il motivo dell'azione di legittimazione viene conosciuto dal discendente dopo la morte del figlio. Tuttavia, l'azione deve essere proposta entro un anno dal giorno in cui tale motivo è stato portato a conoscenza del discendente, fermo restando che non può essere proposta dopo il decorso di dieci anni dalla morte del figlio.

Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano, mutatis mutandis, all'azione di legittimazione promossa dal discendente minorenne.

Articolo 1557. La legittimazione prevista dall'articolo 1547 ha effetto:

  • il giorno del matrimonio in caso di successivo matrimonio dei genitori;
  • dal giorno della registrazione se la registrazione della legittimazione è effettuata dal padre;
  • dal giorno della decisione definitiva in caso di legittimazione pronunciata dal tribunale, a condizione che possa essere opposta al pregiudizio dei diritti di terzi in buona fede, a meno che non sia stata registrata in conformità alla decisione.

Articolo 1558. Se l'azione di legittimazione del defunto è stata introdotta entro il termine di prescrizione dell'azione ereditaria, se il tribunale dichiara il figlio legittimo, questi ha diritto all'eredità come erede legale. In caso di divisione dell'eredità, si applicano , mutatis mutandis , le disposizioni del presente codice relative all'arricchimento indebito .

Articolo 1559. Una volta effettuata la registrazione della legittimazione, questa non può essere revocata.

Articolo 1560. Il figlio nato durante il matrimonio è considerato legittimo, anche se il matrimonio è stato successivamente annullato.

Capitolo II - Diritti e doveri di genitori e figli

Articolo 1561. Il bambino ha il diritto di portare il cognome del padre. Se il padre è sconosciuto, il bambino ha il diritto di portare il cognome della madre.

Articolo 1562. Nessuno può intentare un'azione, civile o penale, contro i suoi ascendenti, a meno che il pubblico ministero non lo faccia su richiesta di questa persona o di uno dei suoi parenti.

Articolo 1563. I figli sono tenuti a mantenere i genitori.

Articolo 1564. I genitori sono tenuti a mantenere i figli e a dare loro un'educazione adeguata durante la minore età.

Quando i figli sono sui juris , i genitori sono tenuti a mantenerli solo quando sono infermi e incapaci di guadagnarsi da vivere.

Articolo 1565. Le domande per il mantenimento dei figli o per qualsiasi altra forma di mantenimento da concedere loro possono essere presentate dal padre o dalla madre, tranne nel caso in cui debbano essere presentate dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 1562.

Articolo 1566. Il bambino è soggetto alla potestà dei genitori finché non è sui juris.

La potestà genitoriale è esercitata dal padre o dalla madre in uno dei seguenti casi;

  1. la madre o il padre sono deceduti;
  2. non si sa se il padre o la madre siano vivi o morti;
  3. la madre o il padre sono stati dichiarati incapaci o quasi incapaci;
  4. la madre o il padre sono ricoverati in ospedale per infermità mentale;
  5. l'autorità parentale è stata concessa alla madre o al padre da una decisione del tribunale;
  6. la madre o il padre hanno raggiunto un accordo come richiesto dalla legge per la sua conclusione.

Articolo 1567. Chi esercita la potestà genitoriale (tutore naturale) ha il diritto:

  • per determinare il luogo di residenza del bambino;
  • di punire il bambino in modo ragionevole a fini disciplinari;
  • richiedere al bambino di svolgere un lavoro ragionevole in base alle sue capacità e al suo stato di vita;
  • di chiedere la restituzione del bambino a chiunque lo trattenga illegalmente.

Articolo 1568. Quando una persona che ha già un figlio sposa un'altra persona, la potestà genitoriale su tale figlio è esercitata dalla prima persona.

Articolo 1569. La persona che esercita la patria potestà è il rappresentante legale del minore. Se il minore è ritenuto incapace o quasi incapace, la persona che esercita la patria potestà è il tutore o il curatore, a seconda dei casi.

Articolo 1569/1. Quando il minore è stato ritenuto incapace o quasi incapace e una persona diversa da quella che esercita la patria potestà o dal tutore è stata nominata tutore con un'ordinanza del tribunale, tale ordinanza comporta la dimissione della persona che esercita la patria potestà o del tutore in quel momento.

Quando la persona sui juris e senza coniuge è stata giudicata incapace o quasi incapace, i genitori o il padre o la madre sono il tutore o il curatore, a seconda dei casi, a meno che il Tribunale non decida diversamente. .

Articolo 1570. Le notifiche fatte da o a chi esercita la potestà genitoriale ai sensi dell'articolo 1566 o dell'articolo 1568 sono considerate come notifiche fatte da o al minore.

Articolo 1571. La potestà genitoriale comprende la gestione dei beni del figlio e tale gestione deve essere esercitata con la stessa cura di una persona di ordinaria prudenza.

Articolo 1572. L'esercizio della potestà genitoriale non può, senza il consenso del minore, creare un obbligo il cui oggetto sia personale del minore.

Articolo 1573. Se il figlio ha dei redditi, questi devono essere utilizzati in primo luogo per il suo mantenimento e la sua educazione; l'eventuale residuo viene trattenuto dal titolare della potestà genitoriale e restituito al figlio. Tuttavia, se il titolare della patria potestà non dispone di redditi sufficienti per vivere della sua condizione, tali redditi possono essere spesi in misura ragionevole dal titolare della patria potestà, a meno che non si tratti di redditi provenienti da una donazione o da un lascito, purché non vadano a beneficio del titolare della patria potestà.

Articolo 1574. La persona che esercita la potestà genitoriale non può compiere nessuno dei seguenti atti giuridici riguardanti i beni del minore, salvo autorizzazione del tribunale;

  1. la vendita, la permuta, la vendita con riacquisto, la locazione rateale, l'ipoteca, la liberazione dell'ipoteca a favore del creditore o il trasferimento del diritto di ipoteca sul bene immobile o sul bene mobile ipotecato;
  2. l'estinzione di tutto o parte del diritto reale del minore sui beni immobili;
  3. creare una servitù, un diritto di abitazione, un diritto di superficie, un usufrutto o un onere su un edificio;
  4. disporre in tutto o in parte del debito avente per oggetto la costituzione di un diritto reale su un edificio o su un bene ipotecabile, o del debito avente per oggetto la costituzione di un diritto reale su tali beni del minore sollevato;
  5. locazione di immobili per più di tre anni;
  6. la creazione di impegni il cui scopo è il raggiungimento dell'obiettivo di cui ai paragrafi 1, 2 e 3;
  7. fare un prestito di denaro;
  8. fare una donazione, non proveniente dal reddito del minore, a suo nome, per scopi caritatevoli, sociali o morali e adeguati alla sua condizione di vita;
  9. accettare una donazione soggetta a condizioni o oneri, o rifiutare una donazione;
  10. fornire una garanzia, con qualsiasi mezzo, che possa costringere il minore ad adempiere a un obbligo o a compiere un altro atto giuridico, come obbligare il minore a eseguire un obbligo nei confronti di un'altra persona o per conto di un'altra persona;
  11. trarre profitto da beni diversi da quelli previsti dall'articolo 1598/4 (1), (2) o (3)
  12. per fare un compromesso ;
  13. sottoporre una controversia ad arbitrato.

Articolo 1575. Quando, per un atto, gli interessi di una persona che esercita la potestà genitoriale o gli interessi del coniuge o dei figli di una persona che esercita la potestà genitoriale sono in conflitto con quelli del minore, la persona che esercita la potestà genitoriale deve ottenere l'autorizzazione del tribunale per compiere questo atto, a pena di nullità dell'atto.

Articolo 1576. Gli interessi di una persona che esercita la potestà genitoriale o gli interessi del coniuge o dei figli di una persona che esercita la potestà genitoriale di cui all'articolo 1575 comprendono gli interessi nelle seguenti imprese:

  1. gli interessi nell'attività che la persona in questione esercita con una società ordinaria di cui è socio.
  2. gli interessi nell'attività che la persona in questione esercita con una società in accomandita semplice di cui è socio a responsabilità illimitata.

Articolo 1577. Una persona può trasmettere per lascito o donazione un bene a un minore, a condizione che sia gestito, fino alla maggiore età, da una persona diversa da quella che esercita la potestà genitoriale.

L'amministratore deve essere nominato dal cedente, in mancanza di questo, o dal tribunale e la sua gestione è soggetta agli articoli 56, 57 e 60.

Articolo 1578- Quando la potestà genitoriale cessa perché il minore è sui juris , la persona che esercitava la potestà deve immediatamente restituire al minore, ai fini della certificazione, i beni così gestiti e rendergliene conto. per iscritto e, se esiste un documento correlato, deve essere presentato contestualmente al rendiconto.

In caso di cessazione della potestà genitoriale diversa da quelle di cui al comma 1, l'immobile, il conto e il documento relativo alla gestione dell'immobile sono consegnati all'eventuale titolare della potestà genitoriale o al tutore, a seconda dei casi, ai fini dell' attestazione.

Articolo 1579. Nel caso in cui uno dei coniugi sia deceduto e l'altro, che ha un figlio nato dal matrimonio, intenda contrarre un nuovo matrimonio, se quest'ultimo ha posseduto i beni opportunamente separati i beni possono essere restituiti al figlio quando questi è in grado di gestirli, oppure i beni possono essere conservati e restituiti al figlio al momento opportuno. Se si tratta di un bene di cui all'articolo 456 o di un titolo documentale, il nome del figlio deve essere inserito nel documento come comproprietario e il matrimonio può avere luogo solo se è stata effettuata la suddetta gestione.

Se esiste un motivo ragionevole, il tribunale può emettere un'ordinanza che consenta a tale coniuge di contrarre matrimonio per primo. Tuttavia, il tribunale deve specificare nell'ordinanza che il coniuge deve completare la separazione dei beni e la redazione dell'inventario di cui al paragrafo 1 entro un determinato periodo di tempo dopo il matrimonio.

Se il matrimonio è stato contratto in violazione del paragrafo 1, o se il coniuge non ottempera all'ordine del tribunale emesso ai sensi del paragrafo 2, il tribunale può, a conoscenza del fatto o su richiesta del genitore del minore o del pubblico ministero, emettere un'ordinanza che priva il coniuge della potestà genitoriale o che ingiunge a qualsiasi persona di effettuare l'inventario e di far inserire il nome del minore come comproprietario in tale documento, e tutte le spese sostenute di conseguenza sono a carico del coniuge.

Ai fini della presente sezione, il figlio adottivo del coniuge deceduto e del coniuge vivente è considerato come un figlio nato dal coniuge.

Articolo 1580. Se il minore è sui juris , il titolare dell'esercizio della potestà genitoriale o il tutore può fare un certificato di gestione dei beni del minore dopo aver ottenuto i beni, i conti e i documenti di cui all'articolo 1587.

Articolo 1581. L'azione relativa alla gestione dei beni tra il minore e la persona che esercita la potestà genitoriale non può essere proposta oltre un anno dalla cessazione del diritto di gestione.

Se la potestà genitoriale cessa quando il minore è minorenne, il periodo di cui al primo paragrafo si calcola dal momento in cui il minore diventa sui juris o ha un nuovo rappresentante legale.

Articolo 1582. Quando il titolare della potestà genitoriale è ritenuto incompetente o quasi-incompetente, o abusa della sua potestà genitoriale nei confronti della persona del minore, o si rende colpevole di gravi mancanze, il tribunale può, d'ufficio o su richiesta di un parente del minore o del pubblico ministero, pronunciare la decadenza della potestà genitoriale, in parte o per intero.

Se la persona che esercita la potestà genitoriale è fallita o rischia di mettere in pericolo i beni del minore a causa di una cattiva gestione, il tribunale può, sulla base della stessa procedura di cui al primo paragrafo, ordinare la privazione dei diritti di gestione.

Articolo 1583. Se le cause di cui all'articolo precedente sono venute meno, la persona che è stata parzialmente o totalmente privata della potestà genitoriale può recuperarla con l'autorizzazione del tribunale, su richiesta di tale persona o di un genitore del minore.

Articolo 1584. Una persona privata parzialmente o totalmente della potestà genitoriale non è esonerata dal dovere di provvedere al sostentamento del minore in conformità con la legge.

Articolo 1585. Il padre o la madre hanno il diritto di mantenere il figlio, a seconda delle circostanze, indipendentemente da chi esercita la potestà genitoriale o dal tutore.

Capitolo III - Tutela

Articolo 1585. Una persona che non è sui juris e che non ha genitori, o i cui genitori sono privati dell'esercizio della potestà genitoriale, può essere dotata di un tutore durante la sua minoranza.

Nel caso in cui la persona che esercita la patria potestà sia stata privata di parte della patria potestà ai sensi dell'articolo 1582, primo comma, il tribunale può nominare un tutore per esercitare la parte della patria potestà o, se la persona che esercita la patria potestà è stata privata del diritto di gestione ai sensi dell'articolo 1582, secondo comma, nominare il tutore per la gestione dei beni.

Articolo 1586. Il tutore di cui all'articolo 1585 è nominato per ordine del tribunale su richiesta di un parente del minore, del pubblico ministero o della persona il cui nome è stato indicato nel testamento dall'ultimo parente sopravvissuto.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 1590, il tribunale, in caso di disposizione testamentaria relativa alla nomina di un tutore, nomina il tutore di conseguenza, a meno che il testamento non sia efficace o la persona nominata nel testamento non sia ammessa come tutore ai sensi dell'articolo 1587.

Articolo 1587. Può essere nominato tutore qualsiasi persona sui juris , ad eccezione delle seguenti persone:

  • la persona ritenuta incompetente o quasi-incompetente;
  • il fallito;
  • la persona incapace di prendersi cura della persona o dei beni del minore;
  • la persona che ha o ha avuto una causa contro il minore, gli ascendenti o i fratelli e le sorelle consanguinei o mezzosangue del minore;
  • la persona è stata espressamente esclusa per iscritto dalla tutela dal genitore ingannato.

Art. 1588. Se risulta che la persona nominata tutore dal tribunale è, al momento della nomina, una persona interdetta ai sensi dell'articolo 1587, il tribunale, a propria conoscenza o su richiesta di un interessato o del pubblico ministero, revoca il provvedimento di nomina di tale persona e adotta nei confronti del tutore i provvedimenti che ritiene opportuni.

La revoca del provvedimento di nomina del tutore ai sensi del comma 1 non pregiudica il diritto del terzo che agisce in buona fede, salvo che, in caso di revoca del provvedimento di nomina della persona interdetta ai sensi dell'articolo 1587, comma 1 o 2, gli atti compiuti dal tutore non vincolino il minore, sia che il terzo abbia agito in buona fede o meno.

Articolo 1589. ( abrogato )

Articolo 1590. Può esservi un solo tutore per volta; tuttavia, se vi è una disposizione testamentaria che dispone la nomina di più tutori o se vi è una richiesta debitamente motivata da parte della persona, possono essere nominati più tutori se il tribunale lo ritiene necessario. In caso di nomina di più tutori, il tribunale può ordinare ai tutori di agire congiuntamente o secondo il potere appositamente conferito a ciascuno di essi.

Articolo 1591. La qualità di tutore inizia a decorrere dal giorno in cui la notifica della sua nomina da parte del tribunale gli è nota.

Articolo 1592. Il tutore deve fare senza indugio l'inventario dei beni del pupillo entro tre mesi dal giorno in cui è venuto a conoscenza della sua nomina da parte del tribunale, ma questo termine può essere prorogato su richiesta del tutore al tribunale. prima della scadenza dei tre mesi.

L'inventario viene fatto alla presenza di almeno due testimoni che devono essere sui juris e parenti del pupillo, ma se non è possibile trovare un parente, possono essere testimoni altre persone.

Articolo 1593. Entro dieci giorni dal completamento dell'inventario, il tutore ne consegna una copia autentica al tribunale, il quale può chiedergli di fornire ulteriori informazioni o produrre documenti per dimostrarne l'esattezza. dell'inventario.

Se il tribunale non emette un'ordinanza contraria entro quindici giorni dalla consegna dell'inventario o dal giorno della produzione di informazioni o documenti supplementari, a seconda dei casi, l'inventario è considerato accettabile dal tribunale.

Articolo 1594. Se il tutore non rispetta le disposizioni relative alla redazione dell'inventario o alla presentazione di un inventario completo e corretto, come descritto nell'articolo 1592 o nell'articolo 1593, o non rispetta l'ordine del tribunale emesso ai sensi dell'articolo 1593, o se il tribunale non è soddisfatto dell'inventario a causa della grave negligenza, disonestà o manifesta inefficienza del tutore, il tribunale può dimettere il tutore.

Articolo 1595. Prima dell'accettazione dell'inventario da parte del tutore, il tribunale può dimettere il tutore. Articolo 1595. Prima dell'accettazione dell'inventario da parte del tribunale, il tutore può compiere solo gli atti urgenti e necessari, ma questi atti non possono essere opposti ai terzi in buona fede e a pagamento.

Articolo 1596 - Se esiste un'obbligazione a favore del tutore nei confronti del pupillo o a favore del pupillo nei confronti del tutore, quest'ultimo deve darne comunicazione al tribunale prima di iniziare l'inventario.

Se il tutore sa che esiste un'obbligazione a suo favore nei confronti del pupillo e non ne dà notizia al tribunale, tale obbligazione si estingue.

Se il tutore è a conoscenza dell'esistenza di un'obbligazione a suo carico a favore del pupillo e non ne dà comunicazione al tribunale, quest'ultimo può assolverlo.

Articolo 1597. Il tribunale può, d'ufficio o su richiesta di una parte interessata o del pubblico ministero, ordinare il tutore:

  • fornire garanzie sufficienti sia per la gestione che per la restituzione dei beni del reparto;
  • per fornire informazioni sullo stato dei beni del pupillo.

Articolo 1598. Quando, durante la tutela, il pupillo acquista beni di valore per successione o donazione, si applicano, mutatis mutandis, gli articoli da 1592 a 1597.

Articolo 1598/1. Il tutore rende conto al tribunale di questi beni una volta all'anno a partire dal giorno in cui diventa tutore. Tuttavia, il tribunale può ordinare, dopo il rendiconto del primo anno, che il rendiconto sia reso a un intervallo superiore a un anno.

Articolo 1598/2. Il tutore ha gli stessi diritti e doveri di chi esercita la potestà genitoriale ai sensi dell'articolo 1564, primo comma, e dell'articolo 1567.

Articolo 1598/3. Il tutore è il rappresentante legale del pupillo; gli articoli 1570, 1571, 1572, 1574, 1575, 1576 e 1577 si applicano mutatis mutandis al tutore e al pupillo.

Articolo 1598/4. Il precettore può disporre solo della parte del reddito dell'allievo necessaria per il mantenimento e l'educazione di quest'ultimo. Il resto può essere investito solo

  1. obbligazioni emesse dal governo thailandese o garantite dal governo thailandese;
  2. vendita con diritto di riscatto o ipoteca su beni immobili di prima categoria, il cui importo non deve superare la metà del valore di mercato dell'immobile;
  3. in deposito fisso presso una banca istituita per legge o autorizzata a svolgere la propria attività nel Regno;
  4. in qualsiasi altro investimento appositamente autorizzato dalla Corte.

Articolo 1598/5. Quando l'allievo è diventato maggiorenne e la sua età non è inferiore a quindici anni, il tutore deve, in tutte le operazioni importanti, consultarlo prima, per quanto possibile. Il fatto che il pupillo abbia dato il suo consenso non esonera il tutore dalla sua responsabilità.

Articolo 1598/6. La tutela si estingue con la morte del protetto o con il suo divenire sui juris.

Articolo 1598/7. Le funzioni del tutore terminano quando quest'ultimo

  1. è morto ;
  2. si dimette con il permesso della Corte;
  3. diventa incapace o quasi;
  4. ha fatto bancarotta; oppure
  5. è revocato per ordine del tribunale.

1598/8. Il tutore viene dimesso dal tribunale per i seguenti motivi:

  1. il tutor non svolge le sue funzioni;
  2. il tutore è colpevole di grave negligenza nell'esercizio delle sue funzioni;
  3. il tutore abusa delle sue funzioni;
  4. il precettore si è macchiato di una colpa tale da renderlo indegno del suo ufficio;
  5. il tutore è talmente inefficace nell'adempimento dei suoi doveri che gli interessi del pupillo rischiano di essere compromessi;
  6. si verifica un evento come previsto dalle sezioni 1587 (3), (4) o (5).

Articolo 1598/9. La richiesta di dimissione di un tutore prevista dall'articolo 1598/8 può essere presentata dal tutore stesso, se la sua età non è inferiore a quindici anni, o da un parente del tutore, o dal procuratore della Repubblica.

Articolo 1598/10. Quando la richiesta di dimissione di un tutore è pendente davanti al tribunale, quest'ultimo può nominare un amministratore temporaneo dei beni del minore al suo posto.

Articolo 1598/11. Quando il tutore o le sue funzioni cessano, il tutore o il suo erede deve restituire immediatamente al pupillo, al suo erede o al nuovo tutore i beni gestiti; entro sei mesi deve rendere il conto della gestione e, se ci sono documenti relativi, devono essere consegnati insieme al conto, ma questo termine può essere prorogato dal tribunale su richiesta del tutore o del suo erede.

Gli articoli 1580 e 1581 si applicano mutatis mutandis.

Articolo 1598/12. Le somme che il tutore o il pupillo devono restituire all'altro producono interessi dal momento in cui viene reso il conto della tutoria.

Se il tutore ha disposto del denaro del pupillo in modo diverso dal beneficio di quest'ultimo, deve gli interessi dal giorno in cui ne ha disposto.

Articolo 1598/13. Il pupillo ha un diritto di preferenza su tutti i beni del tutore per l'adempimento dell'obbligazione a lui dovuta.

Questo diritto preferenziale si colloca (6) dopo gli altri diritti preferenziali generali previsti dall'articolo 253 del presente codice.

Articolo 1598/14. Il tutore non ha diritto a ricevere alcun compenso, tranne nei casi seguenti:

  1. il testamento prevede che il tutore abbia diritto a un compenso, nel qual caso il tutore riceverà un compenso nella misura prevista dal testamento;
  1. se il testamento non prevede alcun compenso, ma non vi è alcuna restrizione al compenso del tutore, quest'ultimo può in seguito chiedere al tribunale di fissare il compenso e il tribunale può stabilirlo o meno;
  1. se il testamento non prevede la nomina di un tutore e non ci sono restrizioni sulla retribuzione del tutore, la retribuzione del tutore può essere determinata dal tribunale nell'ordinanza di nomina del tutore o, se non è determinata, il tutore può chiedere successivamente al tribunale di determinarla, e il tribunale può o meno determinarla.

Per fissare il compenso, il tribunale prende in considerazione le circostanze, il reddito e le condizioni di vita del tutore.

Se il tutore o il pupillo possono dimostrare che le circostanze, il reddito o le condizioni di vita del tutore o del pupillo sono cambiate dopo l'inizio della tutela, il tribunale può ordinare il pagamento, la sospensione, la riduzione, l'aumento o il recupero del compenso, a seconda dei casi; questa disposizione si applica anche nel caso in cui il testamento contenga disposizioni che limitano il diritto del tutore a ricevere il compenso.

Articolo 1598/15. Se il tribunale dichiara l'incapacità del marito o della moglie e nomina la moglie o il marito tutore, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni relative ai diritti e ai doveri di chi esercita la potestà genitoriale, ad eccezione del diritto di cui all'articolo 1567, commi 2 e 3.

Articolo 1598/16. Il coniuge tutore dell'altro coniuge riconosciuto incapace dal tribunale ha il potere di gestire i Sin Suan Tua (beni personali) di quest'ultimo e ha il potere di gestire solo i Sin Somros (beni comuni matrimoniali). Ma la gestione dei Sin Suan Tua e dei Sin Somros, come specificato nel primo paragrafo dell'articolo 1476, può essere effettuata da questo coniuge solo con l'autorizzazione del tribunale.

Articolo 1598/17. Quando il marito o la moglie sono stati giudicati incapaci e l'altro coniuge è stato giudicato non idoneo a fare da tutore e il padre o la madre o una persona esterna hanno dovuto essere nominati tutori, il tutore sarà, in questo caso, un gestore congiunto del Sin Somros con l'altro coniuge, ma il tribunale può decidere diversamente se ci sono circostanze vitali che possono mettere in pericolo la persona incapace.

Tuttavia, l'altro coniuge ha il diritto di chiedere al tribunale di ordinare la divisione del Sin Somros se si verificano circostanze come quelle previste nel primo paragrafo.

Articolo 1598/18. Quando i genitori sono tutori di un minore non sui juris , le disposizioni relative alla potestà e agli obblighi di chi esercita la potestà si applicano mutatis mutandis. Tuttavia, se il minore diventa sui juris , si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni relative alla potestà e agli obblighi del tutore, ad eccezione del diritto previsto dall'articolo 1567, paragrafi 2 e 3.

Capitolo IV - Adozione

Articolo 1598/19. Una persona di almeno venticinque anni può adottare un'altra persona, a condizione che abbia almeno quindici anni in più dell'adottato.

Articolo 1598/20. Se la persona da adottare ha almeno quindici anni, l'adozione può avvenire solo con il consenso dell'adottato.

Articolo 1598/21. Se l'adottato è minorenne, l'adozione può avvenire solo con il consenso dei genitori, ma se uno di essi è deceduto o privato della potestà genitoriale, il consenso deve essere dato dal padre o dalla madre che esercita la potestà.

Se non c'è nessuno che possa dare il consenso ai sensi del paragrafo 1 o se il padre o la madre o i genitori non possono esprimere il loro consenso o si rifiutano di darlo, e tale rifiuto è stato fatto in modo irragionevole e ha influenzato negativamente la salute, il progresso e il benessere del minore, la madre o il padre, la persona che si propone di essere l'adottante o il pubblico ministero possono chiedere al tribunale di autorizzare l'adozione invece di dare il consenso ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 1598/22. Se il minore da adottare è stato abbandonato ed è stato posto sotto la sorveglianza di un istituto di protezione dei minori ai sensi della legge sulla protezione dei minori, l'istituto deve dare il consenso a nome dei genitori. Se l'istituto rifiuta di dare tale consenso, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del comma 2 dell'articolo 1598/21.

Articolo 1598/23. Se il minore da adottare non è stato abbandonato ma è stato posto sotto la tutela di un istituto di protezione dell'infanzia ai sensi della legge sulla protezione dell'infanzia, i genitori o uno dei genitori, se l'altro è deceduto o se la potestà genitoriale è stata revocata, possono redigere una lettera di autorizzazione che incarica il suddetto istituto di dare il proprio consenso all'adozione, e le disposizioni dell'articolo 1598/22 si applicano mutatis mutandis.

La procura di cui al primo comma non può essere revocata finché il minore è assistito e mantenuto da questa istituzione.

Articolo 1598/24. La persona che ha il potere di acconsentire all'adozione per conto dell'ente ai sensi dell'articolo 1598/22 o dell'articolo 1598/23 può adottare il minore posto sotto la sorveglianza e il mantenimento dell'ente come proprio figlio adottivo se il tribunale accoglie la domanda presentata da tale persona invece di acconsentire all'adozione da parte dell'ente.

Articolo 1598/25. La persona coniugata che adotta o viene adottata deve ottenere il consenso del coniuge. Se il coniuge non può esprimere il proprio consenso o se ha lasciato il domicilio o la residenza e non ne ha dato notizia per almeno un anno, al posto del consenso del coniuge deve essere richiesta l'autorizzazione del tribunale.

Articolo 1598/26. Il minore figlio adottivo di una persona non può essere adottato contemporaneamente da un'altra persona, ad eccezione del figlio adottivo del coniuge dell'adottante.

Se uno dei coniugi adotta come figlio adottivo il minore che è già stato figlio adottivo dell'altro, è necessario il consenso di quest'ultimo e l'articolo 1598/21 non è applicabile.

Articolo 1598/27. L'adozione è valida se la registrazione viene effettuata in conformità alla legge. Se la persona da adottare è un minore, deve prima conformarsi alla legge sull'adozione del minore.

Articolo 1598/28. L'adottato acquisisce lo status di figlio legittimo dell'adottante, senza che i suoi diritti e doveri nella famiglia a cui appartiene per nascita siano pregiudicati. In questo caso, il genitore naturale perde l'eventuale potestà genitoriale dal momento dell'adozione.

Le disposizioni del titolo 2 di questo libro si applicano mutatis mutandis.

Articolo 1598/29. L'adozione non crea a favore dell'adottante il diritto di erede legale alla successione dell'adottato.

Articolo 1598/30. Se l'adottato muore senza un coniuge o un discendente prima dell'adottante, l'adottante ha il diritto di reclamare dall'eredità dell'adottato i beni che gli sono stati donati dall'adottante e che esistono ancora in natura dopo la liquidazione dell'eredità.

L'azione per far valere il diritto di cui al primo comma non può essere proposta oltre un anno dal giorno in cui l'adottante ha saputo o avrebbe dovuto sapere della morte dell'adottato, né oltre dieci anni dalla morte dell'adottante. 'adottato'.

Articolo 1598/31. Se l'adottato è diventato sui juris , lo scioglimento dell'adozione può avvenire in qualsiasi momento per mutuo consenso degli adottanti.

Se l'adottato non è ancora sui juris , lo scioglimento dell'adozione avviene dopo aver ottenuto il consenso dei genitori e gli articoli 1598/20 e 1598/21 si applicano mutatis mutandis.

Nel caso in cui l'adozione sia stata effettuata ai sensi dell'articolo 1598/21, comma 2, dell'articolo 1598/22, dell'articolo 1598/24 o dell'articolo 1598/26, comma 2, se l'adottante non è ancora sui juris, lo scioglimento dell'adozione avviene solo con provvedimento del tribunale su richiesta di un interessato o del pubblico ministero.

Lo scioglimento è valido solo se la registrazione viene effettuata in conformità alla legge.

Articolo 1598/32. L'adozione viene sciolta se il matrimonio è stato contratto in violazione dell'articolo 1451.

Articolo 1598/33. Per quanto riguarda l'azione di scioglimento dell'adozione:

  1. se una delle due parti si è resa colpevole di gravi mancanze, anche non penali, che causano all'altra parte grande vergogna o odio, o che le causano lesioni o eccessivi problemi, quest'ultima può chiedere lo scioglimento del matrimonio
  1. se una delle parti ha gravemente insultato o disprezzato l'altra o i suoi ascendenti, quest'ultima può chiedere lo scioglimento, e se la suddetta commissione è stata commessa dall'adottante nei confronti del coniuge dell'adottante, l'adottante può chiedere lo scioglimento;
  1. se una delle parti ha commesso un atto di violenza nei confronti dell'altro, dei suoi ascendenti o del coniuge che comporti un grave pericolo per il corpo o la mente e costituisca un reato punito dalla legge, quest'ultimo può chiedere lo scioglimento;
  1. se una delle parti non sostiene l'altra, quest'ultima può chiedere lo scioglimento;
  1. se una delle parti ha deliberatamente abbandonato l'altra per più di un anno, quest'ultima può chiedere lo scioglimento;
  1. se una delle parti è stata condannata a una pena detentiva superiore a tre anni, tranne nel caso di un reato commesso per negligenza, l'altra può chiedere lo scioglimento;
  1. se l'adottante viene meno ai suoi doveri di genitore e questa violazione costituisce un atto illecito o un'inosservanza degli articoli 1564, 1571, 1573, 1574 o 1575 che ha causato o avrebbe causato un grave pregiudizio all'adottante, quest'ultimo può chiedere lo scioglimento ;
  1. se l'adottante è stato privato parzialmente o totalmente della sua potestà genitoriale e i motivi di questa decadenza includono indizi che dimostrano che l'adottante non ha le qualità richieste per essere un adottante, l'adottato può chiedere lo scioglimento;
  1. ( abrogato ).

Articolo 1598/34. L'azione di scioglimento dell'adozione si prescrive in un anno dal giorno in cui l'attore ha conosciuto o avrebbe dovuto conoscere il fatto che costituisce la causa dello scioglimento, oppure in dieci anni dal verificarsi di tale fatto.

Articolo 1598/35. Se l'adottato ha meno di quindici anni, l'azione di scioglimento dell'adozione è promossa a suo nome dai genitori naturali. Se l'adottato ha più di quindici anni, può proporre l'azione senza dover ottenere il consenso di nessuno.

Il pubblico ministero può, nel caso previsto dal primo comma, proporre l'azione a nome del minore adottato.

Articolo 1598/36. Lo scioglimento pronunciato dal tribunale ha effetto dal momento in cui la sentenza è passata in giudicato. Tuttavia, può essere stabilito a scapito dei diritti dei terzi in buona fede solo se è stato registrato.

Articolo 1598/37. In caso di morte dell'adottante o di scioglimento dell'adozione, i genitori naturali recuperano la potestà genitoriale, nel caso di un figlio adottivo non ancora sui juris , a partire dalla data di morte dell'adottante o dalla data di registrazione dello scioglimento dell'adozione ai sensi dell'articolo 1598/1 o dalla data in cui la sentenza definitiva di scioglimento dell'adozione è stata pronunciata dal tribunale, a meno che il tribunale non abbia deciso diversamente in tempo utile.

Quando il tutore di un minore adottato è stato nominato prima della morte dell'adottante o prima dello scioglimento dell'adozione, mantiene i suoi poteri e le sue funzioni, a meno che i genitori naturali del minore non abbiano presentato domanda al tribunale e che quest'ultimo abbia emesso un'ordinanza che ripristina la potestà genitoriale su questi richiedenti.

Il cambiamento della persona che esercita la potestà genitoriale ai sensi del paragrafo 1 o del tutore ai sensi del paragrafo 2 non pregiudica i diritti del terzo acquisiti in buona fede prima dello scioglimento della registrazione dell'adozione del minore.

Il Procuratore generale è la persona abilitata a presentare istanza al tribunale per un'ordinanza contraria al paragrafo 1 di cui sopra.

Capitolo V - Manutenzione

Articolo 1598/38. Gli alimenti possono essere richiesti tra marito e moglie o tra genitore e figlio quando la parte che ne ha diritto non ha ricevuto alimenti o ne ha ricevuti in misura insufficiente rispetto alle sue condizioni di vita. Il tribunale decide l'ammontare e l'entità degli alimenti da concedere o meno, tenendo conto della capacità della persona obbligata a fornire gli alimenti, delle condizioni di vita del creditore e delle circostanze del caso. .

Articolo 1598/39. Quando una persona interessata può dimostrare che si è verificato un cambiamento nelle circostanze, nei mezzi o nelle condizioni di vita delle parti, il tribunale può modificare l'assegno alimentare cancellandolo, riducendolo, aumentandolo o ripristinandolo.

Se il tribunale emette un'ordinanza di non concessione del mantenimento solo perché una parte non è in grado di provvedere al mantenimento in quel momento, si può chiedere al tribunale di modificare l'ordinanza. resa in questo caso se le circostanze, i mezzi o le condizioni di vita dell'altra parte sono cambiati e il ricorrente, dopo aver tenuto conto delle circostanze, dei suoi mezzi e delle sue condizioni di vita, dovrebbe ricevere il mantenimento.

Articolo 1598/40. Gli alimenti sono versati periodicamente in contanti, a meno che le parti non decidano di pagare diversamente o in altro modo. Tuttavia, in assenza di tale accordo e per ragioni particolari, il tribunale può, su richiesta di una delle parti e se lo ritiene opportuno, stabilire se gli alimenti debbano essere versati in altro modo e se il pagamento debba essere effettuato in denaro. In caso di richiesta di mantenimento di un figlio, l'autorità giudiziaria può, in presenza di motivi particolari e se lo ritiene opportuno, decidere che il mantenimento debba essere assicurato con mezzi diversi da quelli concordati dalle parti o da quelli richiesti da una di esse, ad esempio inviando il figlio a un istituto di istruzione o di formazione professionale e addebitando le spese sostenute alla persona tenuta a fornire gli alimenti.

Articolo 1598/41. Il diritto agli alimenti non può essere rinunciato, sequestrato o trasferito e non è esecutivo.

Libri del codice civile e commerciale tailandese: